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Regolamento Generale
Regolamento Generale
REGOLAMENTO GENERALE
del 72° Concorso Nazionale Miss Italia
Art. 1)
Bando di Concorso
La 72a edizione del Concorso Nazionale Miss Italia è bandita, per l’anno 2011, dalla Miren S.r.l. (di seguito detta semplicemente Miren) su concessione della Miss Italia S.r.l.. Il Bando di Concorso, unitamente al presente Regolamento Generale, è pubblicato mediante affissione presso la sede della Miren in Roma, piazzale Flaminio n. 9, e mediante riproduzione sul sito Internet www.missitalia.it, salva ogni ulteriore forma di pubblicità che la Miren fosse a reputare opportuna.
Art. 2)
Libertà e gratuità del Concorso
La partecipazione al Concorso è libera, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti richiesti e l’accettazione del presente Regolamento. Il Concorso è assolutamente gratuito, e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante tasse di iscrizione, commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie. In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di adottare a proprie spese acconciature o trucchi particolari rispetto a quelli da essa comunemente adottati. In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di provvedersi a proprie spese di dotazioni di vestiario particolari rispetto a quelle comunemente possedute dalla generalità delle sue coetanee, o comunque di particolari dotazioni di qualsivoglia altro genere. In fase di Selezioni Nazionali del Concorso, e in ogni altra manifestazione in cui risultino previsti per la partecipante un particolare abbigliamento, o una particolare dotazione di beni, o un’acconciatura o un trucco particolare, tutti gli oneri relativi sono a carico dell’organizzazione, senza che la partecipante sia in alcun caso tenuta al benché minimo contributo. Inoltre, in fase di Selezioni Nazionali è assicurato alla partecipante trattamento di ospitalità completa nella località sede delle operazioni concorsuali, nonché il rimborso delle spese di viaggio per l’andata ed il ritorno, il tutto con estensione ad un genitore, o al tutore, nel caso la partecipante sia minore di età. Il Concorso ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la partecipante compensi comunque titolati, o premi in denaro o altre utilità.
Art. 3)
Titoli in palio Il Concorso pone in palio il titolo onorifico di bellezza muliebre “Miss Italia 2011”, ed altri analoghi sottoordinati titoli vari e diversi, tutti sempre a valere per l’anno 2011. I titoli in palio si distinguono in Titoli Nazionali, Titoli Regionali, Titoli Provinciali, Titoli Locali e Titoli Speciali. I Titoli Nazionali sono assegnati con riferimento all’intero territorio della Repubblica Italiana, e sono:
A.1) il Titolo di Miss Italia 2011
A.2) i seguenti, classificati come Titoli Nazionali Abbinati: Miss Eleganza SìèLEI 2011 Miss Cinema Veribel 2011 Miss Deborah Milano 2011 Miss Wella Professionals 2011 Miss Miluna 2011 Miss Peugeot 2011 Miss Rocchetta Bellezza 2011 Miss Curve d’Italia Elena Mirò 2011 Miss Italia Sport 2011 Miss Fair Play 2011 Miss Sorriso Castello di Monte Vibiano Vecchio 2011 Miss Benessere Specchiasol 2011 Miss Tecnologia Fidelity Point 2011 Miss Simpatia Esselunga 2011 Ragazza in gambissime Luciano Barachini 2011 Miss TV Sorrisi e Canzoni 2011, e ogni altro Titolo omonimo di testate di stampa periodica di eventuale assegnazione. I Titoli Regionali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Regione della Repubblica Italiana indicata nella loro denominazione, salvo che: - nel caso della Regione Emilia-Romagna, dove sono assegnati due distinti Titoli Regionali assoluti, ciascuno con riferi-mento circoscritto ad una delle due regioni storiche, l’Emilia e la Romagna, in cui essa viene tradizionalmente suddivisa; - nel caso delle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta, dove i Titoli Regionali Abbinati sono assegnati con riferimento esteso ad ambedue le Regioni insieme, convenzionalmente riunite in un’unica regione “Piemonte Val d’Aosta”.
Essi sono:
B.1) i Titoli Regionali assoluti di Miss Val d’Aosta 2011, Miss Piemonte 2011, Miss Lombardia 2011, Miss Trentino Alto Adige 2011, Miss Friuli Venezia Giulia 2011, Miss Veneto 2011, Miss Liguria 2011, Miss Emilia 2011, Miss Romagna 2011, Miss Toscana 2011, Miss Umbria 2011, Miss Marche 2011, Miss Lazio 2011, Miss Abruzzo 2011, Miss Campania 2011, Miss Molise 2011, Miss Puglia 2011, Miss Basilicata 2011, Miss Calabria 2011, Miss Sicilia 2011, Miss Sardegna 2011;
B.2) i seguenti classificati come Titoli Regionali Abbinati: Miss Cinema Veribel 2011 – Regione 2011 Miss Eleganza SìèLEI 2011 – Regione 2011 Miss Deborah Milano – Regione 2011 Miss Wella Professionals – Regione 2011 Miss Miluna – Regione 2011 Miss Rocchetta Bellezza – Regione 2011 Miss Curve d’Italia Elena Mirò – Regione 2011 Miss Italia Sport – Regione 2011 I Titoli Provinciali sono assegnati con riferimento circoscritto alla singola Provincia della Repubblica Italiana indicata nella loro denominazione, e sono:
C.1) i Titoli omonimi delle città capoluogo di Regione ovvero, nel caso della Regione Trentino Alto Adige, di Provincia Autonoma (ad esempio: Miss Torino 2011, Miss Cagliari 2011, Miss Bolzano 2011, etc.);
C.2) i Titoli omonimi delle altre città capoluogo di provincia (ad esempio: Miss Varese 2011, Miss Messina 2011, Miss La Spezia 2011, etc.). Essi sono convenzionalmente individuati con riguardo all’ordinamento provinciale anteriore al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, e, per la Regione Sardegna con riguardo a quello anteriore alla L.R. 12 luglio 2001, n. 9. I Titoli Locali sono assegnati con riferimento circoscritto al comune, località, sito o zona territoriale della Repubblica Italiana indicati nella loro denominazione, e sono quelli, di tradizionale assegnazione nelle selezioni locali che costituiscono la fase di ingresso del Concorso: - omonimi di comuni non capoluogo (ad esempio: Miss Grado 2011, Miss Giulianova 2011, Miss Amalfi 2011, etc.); - omonimi del sito o località subcomunale, o della zona territoriale, o dell’insegna del locale di spettacolo o di ritrovo, nei quali o presso i quali la selezione locale si celebra, oppure di testate giornalistiche locali (ad esempio: Miss Mondello 2011, Miss Laguna di Venezia 2011, Miss La Bussola 2011, Miss Gazzetta di Spoleto 2011, etc.); - denominati con abbinamenti tra il poleonimo del comune (capoluogo o meno) o il coronimo, talassonimo, oronimo o topo-nimo in genere della località subcomunale, sito o zona territoriale, dove o presso cui la selezione locale si celebra, e la denominazione di uno dei Titoli alla lettera B.2) o comunque marchi di sponsor del Concorso, o/e sigle o denominazioni di enti o aziende pubblici locali di promozione turistica o di servizi, o/e l’insegna del locale di spettacolo o ritrovo sede della selezione, o/e testate giornalistiche locali (ad esempio: Miss Cinema Veribel Cosenza 2011, Miss Eleganza SìèLEI Cantù 2011, Miss Miluna Alcamo 2011, Miss Wella Collio 2011, Miss Deborah Milano Conero 2011, Miss Rocchetta Bellezza Cervino 2011, Miss Curve d’Italia Elena Mirò Piper Rimini 2011, Miss Mocambo Vasto 2011, Miss Bollettino Lucano Maratea 2011, etc.). Tra tutti i Titoli Locali come sopra possibili, sono effettivamente posti in palio, nelle varie selezioni locali, soltanto quelli individuati e prescelti a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all’Art. 7), senza che quanto avvenuto in precorse edizioni del Concorso valga a costituire regole o preferenze, per cui possono non aversi Titoli consuetamente posti in palio in passato, ed aversi invece Titoli mai posti in palio in passato. I Titoli Speciali sono:
D.1) il Titolo di Miss Prima dell’Anno 2011, assegnato su base nazionale secondo la procedura e per gli effetti particolari discrezionalmente stabiliti dalla Miren;
D.2) il Titolo di Miss Montecatini Terme 2011, riservato alle concorrenti iscritte alle Selezioni Regionali per la RegioneToscana, ed assegnato con riferimento circoscritto alla Città di Montecatini Terme;
D.3) il Titolo di Miss Reggio Calabria 2011, riservato alle concorrenti iscritte alle Selezioni Regionali per la Regione Calabria, ed assegnato con riferimento circoscritto alla Città di Reggio di Calabria;
D.4) il Titolo di Miss Lampedusa 2011, riservato alle concorrenti nate o residenti nell’isola di Lampedusa (provincia di Agrigento) ed assegnato secondo la procedura e per gli effetti particolari discrezionalmente stabiliti dalla Miren; Non si danno gerarchie tra Titoli né all’interno della categoria dei Titoli Nazionali Abbinati, né all’interno di quella dei Titoli Regionali Abbinati, salvo a riconoscersi un primato d’o-nore ai Titoli di Miss Cinema e Miss Eleganza in ragione della loro risalenza storica. Salva la sovraordinazione dei Titoli propri delle città capoluogo di regione rispetto agli altri Titoli Provinciali della stessa Regione, in virtù del diritto connessovi di ammissione alle Prefinali Nazionali del Concorso, non si danno gerarchie tra i Titoli Provinciali. Non si danno gerarchie tra i Titoli Locali. Tutti i Titoli, a meno di espressa diversa previsione del presente Regolamento Generale, attribuiscono alla vincitrice unicamente il diritto di ritenerli e di fregiarsene alle condizioni e nei limiti stabiliti all’Art. 34), con esclusione di qualsiasi diritto ulteriore.
Art. 4)
Riserve della Miren in materia di Titoli
E’ facoltà incondizionata della Miren, esercitabile a libera ed insindacabile discrezione in ogni fase o momento del Concorso:
a) mutare denominazioni di Titoli Nazionali Abbinati, o far mutare dagli Esclusivisti Regionali di cui all’Art. 7) denominazioni di Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali;
b) sopprimere Titoli Nazionali Abbinati già posti in palio, o far sopprimere dagli stessi Esclusivisti Regionali Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali già posti in palio;
c) porre in palio nuovi e ulteriori Titoli Nazionali Abbinati, o far porre in palio dagli stessi Esclusivisti Regionali nuovi e ulteriori Titoli Regionali, Provinciali, Locali o Speciali. Qualora la denominazione di un Titolo venga mutata dopo che lo stesso sia stato già assegnato, la vincitrice deve ritenere il Titolo, e se ne può fregiare, solo nella nuova denominazione. Qualora un Titolo venga soppresso dopo essere stato già assegnato, la vincitrice conserva il diritto di ritenerlo e fregiarsene a meno le sia assegnato, in sostituzione, un nuovo titolo di pari rango (ossia di rango nazionale se il titolo soppresso fosse nazionale, di rango regionale se il titolo soppresso fosse regionale, e così a seguire), nel qual caso essa deve ritenere que-st’ultimo e può fregiarsi soltanto di esso. In tutti i casi di mutamento di denominazione o di soppressione di un Titolo già assegnato, restano salvi ed impregiudicati, in capo alla vincitrice, i diritti concorsuali eventualmente connessi al Titolo stesso o comunque quesiti. I diritti connessi ad eventuali nuovi titoli posti in palio, salvo sia diversamente disposto, restano regolati come all’Art. 34), e qualsiasi nuovo titolo è comunque sempre assegnato con riferimento esclusivo all’anno 2011.
Art. 5)
Cumulo di Titoli, possibilità e divieti
E’ ammesso il cumulo di Titoli Locali. E’ ammesso il cumulo di un Titolo Provinciale con uno o più Titoli Locali, ma non è ammesso il cumulo di Titoli Provinciali. E’ ammesso il cumulo di un Titolo Regionale con l’eventuale Titolo Provinciale non di città capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma, ed il Titolo o i Titoli Locali, già detenuti dalla vincitrice, ma non è ammesso il cumulo di un Titolo Regionale assoluto con un Titolo Provinciale di città capoluogo di Regione o di Provincia Autonoma, o con un Titolo Speciale. Non è ammesso il cumulo di Titoli Regionali. I Titoli Speciali di Miss Montecatini Terme, Miss Reggio Calabria e Miss Lampedusa sono cumulabili con il Titolo o i Titoli Locali eventualmente già detenuti dalla vincitrice, ma non con l’eventuale Titolo Provinciale già detenuto, né tra di essi. E’ ammesso il cumulo di un Titolo Nazionale con il Titolo Regionale, il Titolo Provinciale cumulabile ed il Titolo o i Titoli Locali, oppure con il Titolo Speciale e quelli ad esso cumulabili, eventualmente già detenuti dalla vincitrice. Salva la cumulabilità a un diverso Titolo Nazionale del Titolo di Miss Fair Play 2011 e dei Titoli omonimi di testate di stampa periodica detti alla lettera A.2) dell’Art. 3), non è ammesso il cumulo di Titoli Nazionali. In nessun caso può partecipare alla gara per un Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale, pena la nullità insanabile di ogni Titolo e diritto concorsuale che fosse in tale gara a conseguire, colei che abbia vinto identico Titolo in una precedente edizione del Concorso. Si intendono identici due Titoli aventi denominazione uguale in tutte le componenti (compreso il nome della Regione, Provincia, Comune o luogo in genere), tranne l’anno. Ogni Titolo non cumulabile con altro Titolo successivamente conseguito, oppure nullo a mente del comma che precede, è assegnato ipso jure, salvo diversa previsione specifica, alla prima concorrente seguente la portatrice oppure la partecipante abusiva alla gara, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo non cumulabile.
Art. 6)
Articolazione del Concorso
Il Concorso si articola, progressivamente, in: a) Selezioni Regionali; b) Selezioni Nazionali, a loro volta progressivamente articolate in Prefinali Nazionali, Selezioni Finali e Finale. Le Selezioni Regionali sono tenute in ciascuna Regione o Area Sub-regionale precisata nel Bando di Concorso, e si sviluppano in due fasi successive:
a) selezioni locali, in numero variabile dall’una all’altra Regione o Area, e distribuite sul territorio di ogni singola Regione o Area a discrezione degli Esclusivisti Regionali di cui all’articolo seguente;
b) finali regionali, in numero pari a quello dei Titoli Regionali Abbinati, quali indicati alla lettera B.2) dell’Art. 3) o quali risultanti da eventuali soppressioni di Titoli o messe in palio di nuovi Titoli ai sensi dell’Art. 4), più il Titolo assoluto di Miss – Regione ovvero: nel caso dell’Emilia-Romagna i due Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna, e nel caso della Regione convenzionale “Piemonte Val d’Aosta” i due Titoli assoluti di Miss Val d’Aosta e Miss Piemonte. Le selezioni locali costituiscono la fase d’ingresso alla gara concorsuale, qualificano le ammesse a partecipare alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali 2011. Le finali regionali assegnano i Titoli assoluti di Miss – Regione (ovvero, nel caso dell’Emilia-Romagna, di Miss Emilia e Miss Romagna) 2011, e i Titoli Regionali Abbinati 2011.
Le finali regionali sono uniche per l’intera Regione anche se quest’ultima sia suddivisa in Aree Sub-regionali, dandosi luogo in tal caso solo a ripartizione dell’organizzazione e gestione delle varie finali regionali tra gli Esclusivisti competenti per le diverse Aree a norma del Bando di Concorso. A discrezione dell’Esclusivista competente per la singola Regione o Area Sub-regionale, possono essere previste prefinali intermedie tra le selezioni locali e le finali regionali come al punto 2.d) dell’Art. 13).
I Titoli Speciali di Miss Montecatini Terme 2011 e Miss Reggio Calabria 2011 sono assegnati in apposite selezioni locali tenute nelle Città omonime, nel quadro delle Selezioni Regionali della Regione di rispettiva competenza. Le Selezioni Nazionali sono tenute in Montecatini Terme (provincia di Pistoia). Le Prefinali Nazionali designano le 39 (trentanove) concorrenti che, unitamente alle 21 (ventuno) Miss – Regione 2011, formano il gruppo delle 60 (sessanta) ammesse alle Selezioni Finali. Le Selezioni Finali assegnano i Titoli Nazionali Abbinati 2011 e designano le concorrenti ammesse alla Finale. La Finale assegna il Titolo di Miss Italia 2011. Il calendario delle Selezioni Nazionali, ed il termine ultimo per il compimento delle Selezioni Regionali, sono stabiliti dal Bando di Concorso.
Art. 7)
Organizzazione e gestione delle singole fasi del Concorso, ripartizione delle responsabilità relative
Le Selezioni Regionali sono organizzate e gestite, per ciascuna Regione o Area Sub-regionale, dagli Esclusivisti Regionali indicati nel Bando di Concorso. Tutti gli Esclusivisti Regionali operano quali sub-concessio-nari della Miren, e pertanto in regime di autonomia e di alienità da alcun rapporto di mandato, agenzia o rappresentanza con la stessa Miren. Le Selezioni Nazionali sono organizzate e gestite direttamente dalla Miren, in collaborazione tecnica con la RAI – Radiotelevisione Italiana SpA. La responsabilità verso le concorrenti e verso terzi in genere delle operazioni concorsuali e di ogni e qualsiasi atto, contratto o rapporto ad esse inerenti, ad esse finalizzato o con esse comunque connesso, grava pertanto:
I) sui singoli Esclusivisti Regionali per tutto quanto attinente alle Selezioni Regionali della Regione o Area Sub-regionale di rispettiva competenza, con esclusione al riguardo di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della Miren;
II) sulla Miren per tutto quanto attinente alle Prefinali Nazionali, alle Selezioni Finali e alla Finale, con esclusione al riguardo di ogni e qualsiasi responsabilità o corresponsabilità degli Esclusivisti Regionali. La responsabilità per tutto quanto attinente alle finali regionali uniche tenute nelle Regioni suddivise in più Aree Sub-regionali, grava, per ciascuna singola finale, sull’Esclusivista d’Area volta a volta assegnatario della relativa organizzazione e gestione, restando però ogni altro Esclusivista d’Area sempre responsabile, verso le concorrenti qualificatesi nell’Area di sua competenza, per ogni eventuale fatto compromissivo del loro diritto di partecipare alla finale medesima che sia ad esso imputabile. La responsabilità della Miren verso le partecipanti alle Selezioni Nazionali si intende per ogni effetto decorrente dal momento della loro presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali, e cessante con la proclamazione della Miss Italia 2011 ovvero in quell’anteriore momento in cui esse fossero a risultare eliminate o escluse dal Concorso oppure fossero a ritirarsene.
Art. 8)
Requisiti per l’ammissione al Concorso
Per essere ammesse al Concorso le aspiranti devono necessariamente possedere tutti i requisiti a seguire, nessuno escluso:
a) essere di nazionalità o cittadinanza italiana;
b) essere di sesso femminile sin dalla nascita;
c) dover compiere almeno 18 (diciotto) anni entro la data del 16 settembre 2011 e non più di 26 (ventisei) anni entro la data del 31 dicembre 2011;
d) essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della morale comune;
e) non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film, spettacoli o rappresentazioni in genere di carattere pornografico o scabroso;
f) non essere mai state ritratte in pose di nudo, o comunque sconvenienti;
g) non avere mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o comunque non in linea con lo spirito di moralità proprio del Concorso;
h) non avere mai vinto il Titolo di Miss Italia o un Titolo Nazionale Abbinato, né aver partecipato come concorrenti alle Prefinali Nazionali o alle Selezioni Finali dell’edi-zione 2010 del Concorso;
i) non aver vinto altri concorsi di bellezza di rilevanza nazionale od internazionale nel corso dell'anno 2011 o del-l’anno 2010;
j) non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza, per modelle o similari;
k) non avere intrattenuto, nel corso dell’anno 2011 o dell’an-no 2010, rapporti di lavoro dipendente o comunque di collaborazione lavorativa (vuoi pure occasionale) per attività relative al Concorso comportanti contatti col pubblico, né con la Miren, né con l’Esclusivista competente per la Regione o Area per la quale presentino domanda di iscrizione;
l) non aver prestato opera artistica di protagonista o conduttore principale in produzioni cinematografiche, televisive o teatrali realizzate, diffuse o da diffondersi nel corso degli anni 2010, 2011 e 2012, salvo si tratti di produzioni a diffusione non nazionale, o produzioni cinematografiche a distribuzione limitata, o produzioni televisive non seriali di fascia oraria secondaria;
m) avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, pubblicitari o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine o sulla propria voce. E’ facoltà insindacabile della Miren dispensare dal possesso del requisito alla lettera i) le vincitrici di concorsi esteri, e del requisito alla lettera h), ultima parte, le partecipanti alle Prefinali Nazionali o alle Selezioni Finali dell’edizione 2010 del Concorso costrette a ritirarsene per comprovate ragioni di salute mentre erano ancora utilmente in gara.
Art. 9)
Permanenza dei requisiti
Il possesso di tutti i requisiti di ammissione deve necessariamente permanere per tutta la durata del Concorso, e il venir meno durante il Concorso di anche uno solo di essi comporta per la concorrente l’esclusione di cui all’Art. 35), quale che sia la fase frattanto raggiunta dal Concorso stesso. Il difetto originario o sopravvenuto di uno o più requisiti che, per qualsiasi causa, risulti accertato soltanto dopo la conclusione del Concorso, comporta la decadenza di cui allo stesso Art. 35).
Art. 10)
Iscrizione al Concorso, modalità, condizioni e limiti di efficacia, termine utile
Si accede al Concorso mediante domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali di una delle Regioni od Aree precisate nel Bando, scelta a discrezione dell’aspirante. E’ consentito iscriversi anche in due Regioni o Aree diverse, ma in nessun caso sono ammesse più di due iscrizioni. Per iscriversi in due Regioni o Aree diverse sono comunque necessarie due distinte domande, una per ognuna delle due Regioni o Aree prescelte. La domanda di iscrizione deve essere redatta su modello conforme a quello allegato al Bando di Concorso, e proposta nelle mani dell’Esclusivista Regionale competente, a norma del Bando stesso, per la Regione o Area prescelta. La domanda deve recare la sottoscrizione autografa dell'aspirante nonché, ove ella sia minore di età, la sottoscrizione autografa dell’esercente la patria potestà (vale a dire o di uno dei genitori, o del tutore nominato dal Tribunale), e deve essere necessariamente corredata:
a) se l’aspirante sia maggiore di età, di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido;
b) se l’aspirante sia minore di età:
b1) di copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento valido;
b2) di copia fotostatica di un documento di riconoscimento valido dell'esercente la patria potestà;
b3) di certificato di stato di famiglia in carta libera oppure, ove l’aspirante abbia un tutore, di copia autentica del provvedimento giudiziale di nomina di quest’ultimo. La domanda deve infine, inderogabilmente, essere accompagnata dalla sottoscrizione autografa, per accettazione, del pre-sente Regolamento ovvero del relativo estratto ad uso delle Selezioni Regionali, sia da parte dell’aspirante sia, ove ella sia minore, da parte dell’esercente la patria potestà. La domanda di iscrizione può anche essere inoltrata via In-ternet, al sito www.missitalia.it, utilizzando l’apposita maschera quivi predisposta, oppure inviata a mezzo posta, utilizzando uno degli appositi tagliandi o coupon che, secondo consuetudine, vengono diffusi da sponsor del Concorso o inseriti in riviste di costume, di attualità, o di moda e tendenze giovanili. La domanda inoltrata via Internet o a mezzo posta come al comma precedente è però sottoposta a condizione sospensiva, per divenire efficace solo se ed allorquando confermata nei modi prescritti al quarto, quinto e sesto comma, a mani dell’E-sclusivista competente per la Regione o Area indicata dall’a-spirante sulla maschera o sul tagliando o coupon. La domanda di iscrizione alle Selezioni Regionali regolarmente proposta o regolarmente confermata determina, sempre che non risulti inammissibile a norma dell’articolo seguente e sempre che l’aspirante sia in possesso di tutti i requisiti previsti all’Art. 8), l’iscrizione dell’aspirante alle Selezioni Regionali della Regione o Area indicata nella domanda stessa, con pieno diritto di parteciparvi. In nessun caso sono consentiti, all’iscritta alle Selezioni Regionali di una Regione o Area, successivi passaggi ad una Regione o Area diversa, restando unicamente ammesso che ella possa proporre, ove non l’abbia già proposta, una seconda domanda di iscrizione a mente del secondo comma. E’ tuttavia consentito alla già iscritta alle Selezioni Regionali di due Regioni o Aree diverse di rinunciare ad una delle due iscrizioni e proporre quindi una nuova domanda per altra Regione o Area, ma tale facoltà può essere esercitata una sola volta, senza possibilità di ripetizioni, ed a stretta condizione che l’iscritta non abbia partecipato anche ad una gara soltanto delle Selezioni Regionali alla cui iscrizione ella intende rinunciare. Il termine utile per la proposizione della domanda di iscrizione, ovvero per la conferma della domanda inoltrata via In-ternet o a mezzo posta tramite tagliando o coupon, scade nel momento antecedente l’inizio dell’ultima selezione locale tenuta nella Regione o Area prescelta dall’aspirante ovvero, qualora sia quivi prevista una prefinale di recupero come al punto 2.d.2) dell’Art. 13), nel momento antecedente l’inizio di tale prefinale, intendendosi per inizio della selezione locale o della prefinale l’istante di avvio, da parte del relativo presentatore, della prima presentazione delle concorrenti alla Giuria ed al pubblico.
Art. 11)
Inammissibilità della domanda – Casistica ed effetti
E’ inammissibile qualsiasi domanda proposta verbalmente, o non conforme al modello allegato al Bando di Concorso, o non contenente tutte le indicazioni in tale modello richieste, o priva delle sottoscrizioni prescritte, o non corredata dalla documentazione prescritta, o non accompagnata dalla sottoscrizione per accettazione del presente Regolamento ovvero del relativo estratto ad uso delle Selezioni Regionali, o proposta oltre il termine utile stabilito all’ultimo comma dell’articolo che precede. E’ inammissibile qualsiasi domanda inoltrata via Internet, o a mezzo posta, che non venga confermata entro il termine utile nei modi prescritti al quarto, quinto e sesto comma dell’artico-lo precedente. E’ inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta dalla già iscritta alle Selezioni Regionali di due Regioni o Aree diverse, che non sia preceduta dalla rinuncia prevista al comma undecimo dell’articolo che precede. E’ inammissibile ogni nuova domanda di iscrizione proposta dalla concorrente che già una volta abbia usufruito della facoltà prevista al comma undecimo dell’articolo che precede. L’inammissibilità della domanda preclude l’ammissione al Concorso ovvero, nelle ipotesi ai commi terzo e quarto, alle Selezioni Regionali della Regione o Area per cui è richiesta la nuova iscrizione, e qualora per errore, o qualsivoglia altra causa, risulti accertata non immediatamente, ma solo in prosieguo di Concorso, o dopo la conclusione del Concorso, comporta per la concorrente:
a) nel primo caso, l’immediata esclusione dal Concorso, quale che sia la fase da esso frattanto raggiunta, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito ed ogni altra conseguenza prevista all’Art. 35);
b) nel secondo caso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista al-l’Art. 35). Tuttavia, nelle ipotesi previste ai commi terzo e quarto, l’e-sclusione ovvero la decadenza è irrogata solo se la concorrente abbia effettivamente partecipato ad una gara delle Selezioni Regionali della Regione o Area indicata nella domanda inammissibile. In nessun caso può valere a sanatoria dell’inammissibilità di una domanda il fatto che, per errore o per qualsivoglia altra ragione, essa sia stata accettata dall’Esclusivista Regionale competente.
Art. 12)
Vincoli territoriali
E’ categoricamente vietata la partecipazione di una concorrente alle Selezioni Regionali di una Regione o Area diversa da quella o quelle di iscrizione, restando ammesso soltanto che essa possa intervenirvi in mera veste di ospite fuori concorso. La contravvenzione a tale divieto comporta:
a) se accertata in pendenza di Concorso, l’immediata esclusione dal Concorso, con decadenza da ogni Titolo e diritto eventualmente già acquisito ed ogni altra conseguenza prevista all’Art. 35), quale che sia la fase raggiunta dal Concorso al momento dell’accertamento;
b) se accertata dopo la conclusione del Concorso, la decadenza da ogni Titolo eventualmente conseguito, con ogni altra conseguenza prevista all’Art. 35). In nessun caso può costituire giustificazione il fatto che la contravvenzione sia stata consentita o tollerata dall’Esclusivi-sta o dagli Esclusivisti competenti.
Art. 13)
Selezioni Regionali ed assegnazione dei Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali
Salva quanto al resto l’autonomia organizzativa e gestionale degli Esclusivisti Regionali, per lo svolgimento delle Selezioni Regionali, e per l’assegnazione dei Titoli Regionali, Provinciali, Locali e Speciali, si applicano inderogabilmente le disposizioni a seguire.
1) Norme generali sui Titoli
1.a) I Titoli assoluti di Miss delle varie Regioni (ad esempio: Miss Val d’Aosta, Miss Sardegna, Miss Piemonte, etc.) ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, di Miss Emilia e Miss Romagna, comportano per le vincitrici l’ammis-sione di diritto alle Selezioni Finali.
1.b) I Titoli Regionali Abbinati (ad esempio: Miss Cinema Veribel Lombardia, Miss Eleganza SìèLEI Sicilia, etc.) comportano per le vincitrici l’ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali.
1.c) I Titoli Provinciali propri delle città capoluogo di Regione o Provincia Autonoma (ad esempio: Miss Catanzaro, Miss Trieste, Miss Trento, etc.) comportano per le vincitrici l’ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali.
1.d) I Titoli Provinciali propri delle città non capoluogo di Regione (ad esempio: Miss Matera, Miss Vicenza, Miss Taranto, etc.) comportano per le vincitrici l’ammissione di diritto alle finali regionali della Regione cui la Provincia omonima pertiene. Essi sono sempre individuati con riguardo all’ordina-mento provinciale anteriore al D.L. 13 agosto 2011, n. 138.
1.e) Nella Regione Sardegna, per la quale convenzionalmente si ha riguardo all’ordinamento provinciale anteriore alla L.R. 12 luglio 2001, n. 9, si considerano Titoli Provinciali, oltre a quello proprio del capoluogo regionale, Cagliari, soltanto quelli omonimi dei capoluoghi delle altre tre province da detto ordinamento contemplate, vale a dire Sassari, Nuoro e Oristano.
1.f) I Titoli Locali comportano per le vincitrici l’ammissione di diritto alle finali della Regione, nel cui ambito sono assegnati, unicamente nei casi previsti al successivo punto 7.e).
1.g) I Titoli Speciali di Miss Prima dell’Anno, Miss Montecatini Terme, Miss Reggio Calabria e Miss Lampedusa comportano per le vincitrici l’ammissione di diritto alle Prefinali Nazionali.
1.h) Sono ammesse di diritto alle finali della rispettiva Regione di residenza anagrafica la seconda, la terza e la quarta nella classifica per l’assegnazione del Titolo di Miss Prima dell’Anno, nonché tutte le partecipanti all’audizione per lo stesso Concorso. 1.i) I Titoli Regionali Abbinati possono essere soggetti a “prestito” obbligatorio ad altra concorrente nel caso, alle condizioni e nei limiti di cui al successivo Art. 16).
2) Articolazione delle Selezioni Regionali
2.a) Le Selezioni Regionali si articolano in selezioni locali e finali regionali.
2.b) Le selezioni locali qualificano le ammesse alle finali regionali ed assegnano i Titoli Locali e Provinciali.
2.c) Le finali regionali assegnano il Titolo assoluto di Miss –Regione (ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, i due Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna) ed i Titoli Regionali Abbinati.
2.d) A discrezione dell’Esclusivista competente per la Regio-ne o Area, in deroga alla regola generale di cui al punto 2.b) possono essere previste, per la designazione delle ammesse alle finali regionali:
2.d.1) una prefinale di passaggio tra le selezioni locali e le finali, da disputarsi tra tutte le qualificate dalle selezioni locali;
2.d.2) una prefinale di recupero, da disputarsi tra le con-correnti che nelle selezioni locali non abbiano conseguito l’ammissione alle finali, per l’elezione di un numero di esse, determinato a discrezione dell’Esclusivista tra un minimo di cinque e un massimo di dieci, da ulteriormente ammettersi alle finali in posizione paritaria rispetto alle già ammesse;
2.d.3) sia una prefinale di passaggio del primo tipo che una prefinale di recupero del secondo tipo. 2.e) Nelle Aree Sub-regionali, i numeri minimo e massimo delle eleggibili nella prefinale di recupero sono ridotti a tre e, rispettivamente, a cinque.
2.f) Là dove siano previste sia una prefinale di passaggio che una prefinale di recupero, quella di recupero deve essere sempre celebrata per ultima e, a discrezione dell’Esclusivista, può essere o riservata alle sole concorrenti risultate eliminate nella prefinale di passaggio, oppure aperta anche alle concorrenti non ammesse a quest’ultima.
2.g) Qualsiasi prefinale può comunque essere celebrata soltanto dopo la definitiva conclusione delle selezioni locali, ed almeno due giorni prima della prima finale regionale.
2.h) Nelle dieci Regioni che in base ai dati Geodemo – Istat registrano all’1 gennaio 2011 una previsione centrale superiore a centomila unità della popolazione femminile residente compresa nella fascia di età tra i 18 ed i 26 anni, nonché nelle Regioni Liguria, Abruzzo e Marche, che tra le Regioni con previsione inferiore hanno registrato nelle ultime edizioni del Concorso i miglior risultati complessivi per percentuale di iscrizioni e percentuale di ammesse alle Selezioni Finali sul totale delle prefinaliste nazionali espresse, la finale per l’asse-gnazione del Titolo assoluto di Miss – Regione ovvero, nel caso dell’Emilia-Romagna, la finale celebrata per ultima tra le due per l’assegnazione dei Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna, designa anche, come al successivo punto 8.o), una quota di concorrenti (determinata in base ai tre parametri del-l’ipotesi centrale e delle due percentuali sopracitate) da ammettersi alle Prefinali Nazionali in sovrannumero alle vincitrici dei Titoli Regionali Abbinati, come da seguente tabella: Regione Prefinaliste sovrannumerarie Piemonte n. 1 (una) Lombardia n. 4 (quattro) Veneto n. 3 (tre) Liguria n. 1 (una) Emilia-Romagna n. 3 (tre) Toscana n. 3 (tre) Marche n. 1 (una) Lazio n. 4 (quattro) Abruzzo n. 1 (una) Campania n. 4 (quattro) Puglia n. 4 (quattro) Calabria n. 1 (una) Sicilia n. 4 (quattro) 2.i) Il numero e la distribuzione sul territorio delle selezioni locali sono determinati, per ciascuna Regione o Area, a discrezione dell’Esclusivista competente, in base alle proprie potenzialità organizzative e alle possibilità operative consentite dalle varie realtà locali, per cui il numero delle selezioni può variare anche notevolmente da Regione a Regione e da Area ad Area della stessa Regione, nonché da provincia a provincia di una stessa Regione o Area, e nell’ambito di una provincia possono aversi, anzi di norma si hanno, selezioni in alcuni comuni soltanto, senza che l’importanza di un comune, o il suo stesso rango di capoluogo, possano valere a costituire precedenze o riserve.
2.l) Tuttavia, in ciascuna provincia prevista dall’ordinamento provinciale anteriore al D.L. 13 agosto 2011, n. 138, e, per la Regione Sardegna, da quello anteriore alla L.R. 12 luglio 2001, n. 9, deve essere celebrata almeno una selezione locale per l’assegnazione del Titolo Provinciale, restando comunque sempre rimessa alla discrezione dell’Esclusivista competente la scelta del luogo di celebrazione, che può anche non coincidere con la città capoluogo e, nel caso del Titolo di Miss Aosta, può anche trovarsi nel territorio di altra provincia della Regione unica convenzionale Piemonte Val d’Aosta.
2.m) La località di celebrazione di ciascuna finale regionale, e così pure quella di celebrazione della prefinale o delle prefinali eventualmente previste, è scelta a discrezione dell’Esclu-sivista competente, può volta a volta variare o non variare, e può anche non coincidere mai con la città capoluogo della Regione ovvero con la città principale dell’Area.
3) Giurie
3.a) Le classifiche di ogni selezione locale, di ogni finale regionale, e di ogni prefinale eventualmente prevista, sono formate mediante valutazione e votazione delle concorrenti ad opera di una Giuria, pena in difetto la nullità assoluta e insanabile della classifica, della selezione o della finale o della prefinale cui essa attiene, e di ogni e qualsiasi Titolo o diritto in queste ultime assegnato o attribuito.
3.b) Ogni Giuria è composta da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a venti, oltre un Presidente, tutti designati dall’Esclusivista Regionale competente ovvero da un suo rappresentante all’uopo delegato. L’Esclusivista o il suo delegato designano anche il Segretario della Giuria, che può essere prescelto sia tra i giurati, sia al di fuori del loro novero, restando in tale ultimo caso privo di diritto di voto.
3.c) In nessun caso può far parte di una Giuria chi abbia già fatto parte per tre volte di un’altra Giuria, vuoi di selezione locale, vuoi di prefinale, vuoi di una precedente finale regionale, nell’ambito della stessa Regione o Area.
3.d) La regola al punto che precede può essere derogata unicamente con riguardo a rappresentanti di sponsor del Concorso o di testate giornalistiche.
3.e) In nessun caso possono far parte di una Giuria l’Esclusi-vista Regionale o il suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione interessata, loro familiari, loro dipendenti o comunque persone legate loro da rapporti di collaborazione lavorativa, anche di tipo occasionale, ed il parrucchiere che abbia eseguito le acconciature delle concorrenti.
3.f) In nessun caso possono far parte di una Giuria:
3.f.1) parenti o affini fino al quarto grado, dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, delle concorrenti alla gara della quale la Giuria è costituita giudice;
3.f.2) dipendenti o collaboratori, anche a titolo occasionale, di,parenti o affini fino al quarto grado delle concorrenti stesse;
3.f.3) persone che abbiano riportato condanne penali an-che non definitive, che siano sottoposte a procedimenti penali o misure di prevenzione, che siano note come indagate per appartenenza o concorso esterno ad associazioni od organizzazioni malavitose, o siano generalmente note nell’ambiente locale come appartenenti o concorrenti esterni di associazioni od organizzazioni similari.
3.g) L’inosservanza delle prescrizioni di cui al punto 3.b), o di alcuno dei divieti di cui ai punti 3.c) e 3.e), comporta vizio di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti da essa compiuti.
3.h) Le violazioni dei divieti di cui al punto 3.f) comportano vizio di costituzione della Giuria, e nullità dei suoi atti, solo ove si configurino dolose o gravemente colpose, e non riconducibili ad ignoranza o errore scusabili dell’Esclusivista.
3.i) La composizione della Giuria deve rimanere invariata dall’inizio al termine della selezione locale, della finale o della prefinale per la quale è stata costituita giudice.
3.l) Se per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsiavoglia, venga meno alcuno dei giurati, la Giuria resta validamente costituita nelle persone dei giurati rimasti, senza che il giurato o i giurati venuti meno possano venire sostituiti.
3.m) Qualora però il numero dei giurati rimasti venga a risultare inferiore al minimo prescritto di quattro più il Presidente, la Giuria è integrata con nuovi membri di cui il primo designato dai giurati rimasti, il secondo dall’Esclusivista, e così a seguire in alternanza fino al raggiungimento di detto minimo maggiorato di due unità, vale a dire sei giurati più il Presidente. I giurati rimasti deliberano a maggioranza dei voti espressi (escludendosi quindi dal computo le astensioni), e in caso di parità di voti si ha per designata la persona votata dal Presidente oppure, se questi si sia astenuto dal voto o abbia votato persona diversa da quelle a pari voti, l’anziana tra queste ultime. Tutti i nuovi membri devono comunque essere sem-pre prescelti nel rispetto dei divieti ai punti 3.c), 3.e) e 3.f) , e qualora un nuovo membro designato dai giurati rimasti versi in situazione di incompatibilità, è obbligo dell’Esclusivista non ammetterlo in Giuria ed imporre ai giurati rimasti una nuova votazione.
3.n) Qualora per sopravvenuto impedimento, rinuncia, o altra ragione qualsiasi venga meno il Presidente, è costituito di diritto a nuovo Presidente l’anziano dei giurati rimasti, e qualora venga meno il Segretario è costituito di diritto a nuovo Segretario il più giovane dei giurati presenti.
3.o) Qualsiasi violazione delle prescrizioni e divieti di cui ai punti 3.i), 3.l), 3.m), e 3.n) prima parte, comporta vizio sopravvenuto di costituzione della Giuria e nullità di tutti gli atti dalla Giuria compiuti successivamente alla modifica della sua composizione nel caso di cui al punto 3.i), successivamente alla sua abusiva integrazione nel caso di cui al punto 3.l), o successivamente al venir meno del numero minimo di componenti, ovvero del Presidente, nei casi di cui ai punti 3.m) e, rispettivamente, 3.n).
4) Votazioni delle Giurie
4.a) Ogni votazione della Giuria, in sede sia di selezioni locali, sia di finali regionali, sia di eventuali prefinali, deve essere preceduta dalla presentazione alla Giuria ed al pubblico di tutte le concorrenti alla gara e da almeno due sfilate di esse, eseguite sempre al cospetto della Giuria e del pubblico.
4.b) In sede delle finali per l’elezione delle Miss – Regione (ovvero, quanto all’Emilia-Romagna, delle Miss Emilia e Miss Romagna), le concorrenti devono inoltre essere preliminarmente presentate alla Giuria nel pomeriggio precedente la serata, in apposito spazio riunioni attrezzato in modo che i giurati possano vederle anche inquadrate su monitor televisivi.
4.c) Sono ammesse presentazioni e sfilate preliminari al cospetto della sola Giuria, a fini di miglior conoscenza delle concorrenti da parte dei giurati, anche in sede di altre finali regionali o di prefinali o di selezioni locali, ma è condizione tassativa, pena la nullità della finale o della prefinale o della selezione, che esse riguardino tutte le iscritte alla gara (ovvero, in caso di selezioni locali o di prefinali di recupero come al punto 2.d.2), tutte le iscritte alla gara fino a quel momento), e che nel corso di esse non si proceda ad alcuna votazione. In nessun caso, comunque, esse possono supplire alla presentazione e alle almeno due sfilate previste al punto 4.a).
4.d) Durante le sfilate e ai fini della votazione le concorrenti sono identificate mediante un numero, riportato su di una targhetta indossata in posizione ben visibile, compreso tra uno e quello corrispondente al totale delle partecipanti alla gara secondo la normale serie numerica. Il numero è attribuito, a caso, prima dell’inizio delle manifestazione, e rimane invariato per tutto il corso della stessa.
4.e) All’atto però della presentazione e durante le sfilate, il presentatore deve indicare le concorrenti sia col loro numero che col loro nome.
4.f) La votazione della Giuria deve essere effettuata solo dopo l’ultima delle due sfilate regolamentari, o del maggior numero di sfilate previsto.
4.g) Nel corso dell’ultima sfilata le concorrenti, a miglior garanzia di par condicio, devono tutte tassativamente indossare il body istituzionale del Concorso.
4.h) Ciascun giurato esprime il proprio voto mediante attribuzione a ciascuna concorrente di un punteggio da uno a cinque. Qualsiasi diverso punteggio si ritiene per voto non espresso, e la concorrente cui esso è attribuito si intende come non votata.
4.i) A pena di nullità, ogni voto deve essere espresso soltanto sull’apposita scheda conforme al modello predisposto dalla Miren, scrivendo sia in cifre che in lettere, nelle caselle a ciò destinate sulla riga di numero corrispondente a quello identificativo della concorrente votata, il punteggio a costei attribuito.
4.l) La scheda deve essere compilata dal giurato con indicazione completa, nell’apposito spazio, del proprio cognome e nome, e quindi firmata di pugno, a pena di nullità. La scheda deve infine essere consegnata al Presidente.
4.m) Ove un giurato incorra in errore materiale nell’attribu-zione di un voto, oppure ritenga di mutare un voto già espresso, può procedere a correzione, ma quest’ultima deve essere confermata, nell’apposita colonna della scheda, con l’annota-zione “confermo (o dico, o dicesi, o altro similare): uno, o due, o tre, o quattro, o cinque” scritta e siglata di pugno. In difetto di tale annotazione, il voto che si presenti corretto si considera non espresso, e la concorrente cui si riferisce si intende non votata. Nessuna correzione o modifica del voto è tuttavia consentita dopo che la scheda sia stata consegnata al Presidente.
4.n) Qualora il venir meno per sopravvenuto impedimento, rinuncia o altra ragione, di alcuno dei giurati o del Presidente si verifichi nel corso di una votazione, la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti. Ugualmente si procede qualora, nel corso di una votazione, si renda necessaria l’integrazione della Giuria come al punto 3.m).
4.o) Nei casi previsti al punto precedente, prima di procedersi alla nuova votazione le schede già distribuite per quella da ripetersi devono essere cassate dal Presidente (o dal nuovo Presidente quando quello originario sia venuto meno) mediante barratura diagonale con tratto a penna, e apposizione lungo di essa della dicitura “annullata” seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario (o del nuovo Segretario quando quello originario sia venuto meno).
4.p) Nel corso delle operazioni di votazione, resta vietato a qualunque estraneo alla Giuria, compreso l’Esclusivista Regionale o il suo eventuale rappresentante delegato, di sedere o di intrattenersi al tavolo della Giuria stessa, o comunque di conferire privatamente col Presidente, il Segretario o qualsiasi altro giurato, e se per ragioni tecniche, logistiche o altre qualsivoglia si rendano necessarie comunicazioni tra la Giuria e l’Esclusivista o il di lui rappresentante, o il presentatore della manifestazione, o personale tecnico o ausiliario od estranei in genere, esse devono svolgersi in forma palese e ad alta voce.
4.q) Ferme le nullità già espressamente previste, l’inosser-vanza delle norme ai punti 4.a), 4.f), 4.g), 4.n), 4.o), 4.p) comporta la nullità della votazione e ne impone la ripetizione previa nuova sfilata delle concorrenti.
5) Scrutini e formazione delle classifiche
5.a) Le operazioni di scrutinio sono effettuate in camera di consiglio, con la presenza dell’Esclusivista Regionale (o del suo rappresentante delegato a presenziare alla manifestazione), il quale, pur non potendo interloquire in alcun modo sul merito dei voti, deve garantire sotto la propria responsabilità la più scrupolosa osservanza delle norme seguenti.
5.b) Lo scrutino è effettuato dal Presidente o da altro giurato da egli all’uopo delegato. Le schede sono scrutinate in ordine libero, ma mano a mano che vengono apprese sono numerate progressivamente dal Presidente o dal giurato delegato. I voti riportati su ciascuna scheda da ciascuna concorrente sono annotati dal Segretario nell’apposita tabella del verbale di cui al successivo punto 6.a), lungo la colonna corrispondente al numero attribuito alla scheda stessa.
5.c) Tutti i giurati hanno comunque diritto di prendere visione delle schede scrutinate, dietro semplice richiesta.
5.d) Ogni scheda priva dell’indicazione del cognome e nome del giurato, o della sua firma di pugno, è cassata dal Presidente o dal giurato delegato mediante barratura diagonale con tratto a penna ed apposizione lungo di essa della dicitura “nulla” seguita dalla sua firma e dalla controfirma del Segretario, e la colonna corrispondente al numero ad essa attribuito, nella tabella detta al punto 5.b), è barrata con tratto a penna verticale.
5.e) Ogniqualvolta, in una scheda, risulti una discordanza tra il voto in cifre e il voto in lettere, prevale il voto in lettere, e ogniqualvolta una concorrente risulti non votata, oppure debba intendersi non votata ai sensi dei punti 4.h) o 4.m), si ha per attribuito alla stessa il voto minimo, vale a dire “1” (uno). 5.f) Esaurito lo scrutinio, si procede alla formazione della classifica di votazione in base alla somma aritmetica dei voti riportati da ciascuna concorrente nelle schede valide.
5.g) Ogniqualvolta in sede di formazione della classifica di una selezione locale vengano a registrarsi piazzamenti ex aequo al primo posto, ovvero in coda alla serie del maggior numero di posti utili nel caso previsto al successivo punto 7.b), si ha per decisivo il voto espresso dal Presidente, e qualora per qualsiasi ragione (attribuzione di uguale voto a più concorrenti ex aequo, mancata votazione di concorrenti ex aequo, o nullità della scheda) ciò non valga a dirimere la parità, le concorrenti ex aequo sono classificate a determinazione del Presidente in funzione di giudice unico insindacabile.
5.h) Resta tuttavia in facoltà dell’Esclusivista di disporre che la Giuria proceda a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell’Esclusivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, ma qualora nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità, si procede in tutti i casi come al punto precedente.
5.i) Ogniqualvolta invece vengano a registrarsi piazzamenti ex aequo al primo posto in sede di formazione della classifica per l’assegnazione di un Titolo Regionale o di un Titolo Provinciale proprio di città capoluogo di Regione, si procede sempre a votazione di ballottaggio tra le concorrenti in parità, previa nuova sfilata o di esse soltanto o, a discrezione dell’Esclu-sivista, di tutte le concorrenti senza indicazione al pubblico di quelle risultanti a pari voti, e solo se nemmeno tale votazione valga a dirimere la parità si procede come al punto 5.g).
5.l) A pena di nullità, tutte le votazioni di ballottaggio sono effettuate secondo le norme comuni ai punti 4.h) e seguenti, e in tutte le sfilate ad esse prodromiche le concorrenti devono tassativamente indossare il body istituzionale del Concorso.
5.m) Formata la classifica, la stessa è proclamata al pubblico dal Presidente.
5.n) Il voto di ogni giurato, a miglior garanzia della sua libertà, è segreto, e pertanto, sotto personale responsabilità per ogni danno causato in difetto sia al giurato o ai giurati interessati, sia all’immagine dell’Esclusivista, sia all’immagine del Concorso e, mediatamente, della Miren: 5.n.1) in nessun caso, all’atto della proclamazione al pubblico della classifica, il Presidente deve rivelare i voti espressi dall’uno o dall’altro giurato, o comunque rendere di-chiarazioni atte a pregiudicare la segretezza del voto. 5.n.2) ogni giurato è obbligato ad osservare, senza limiti di tempo, la massima riservatezza in ordine ai propri voti ed a quanto comunque appreso circa i voti degli altri giurati.
5.o) Parimenti obbligati al più assoluto rispetto della segretezza del voto, sotto personale responsabilità verso i giurati e verso la Miren, sono l’Esclusivista, il suo rappresentante eventualmente presente allo scrutinio in sua vece, ed il Segretario non prescelto tra i giurati.
5.p) Non è tuttavia coperto da segretezza il voto del Presidente ogniqualvolta esso abbia avuto efficacia decisiva come nei casi ai punti 5.g), 5.h) ultima parte, e 5.i) ultima parte. 5.q) In caso di inosservanza di alcuna delle regole ai punti da 5.b) a 5.l), la classifica si considera nulla, e la votazione deve essere ripetuta previa nuova sfilata delle concorrenti, ovvero delle concorrenti in ballottaggio quando sia prevista la sfilata di esse soltanto.
6) Verbali e atti delle Giurie
6.a) Delle operazioni di ogni Giuria deve essere redatto verbale conforme al modello predisposto dalla Miren, con compilazione di ogni spazio ivi previsto. La redazione può essere effettuata sia a mano che mediante sistemi di videoscrittura.
6.b) Il verbale deve essere firmato per esteso dal Presidente e dal Segretario pagina per pagina, e consegnato quindi dal Presidente all’Esclusivista Regionale unitamente a tutte le schede utilizzate, sia valide che nulle che annullate, nonché ad ogni altro scritto o documento eventualmente acquisito agli atti della Giuria.
6.c) L’Esclusivista deve controfirmare il verbale e provvedere alla conservazione e custodia dello stesso e di tutte le schede e gli eventuali altri allegati.
6.d) Ogni concorrente ha diritto di prendere visione del verbale e di ottenerne copia a semplice richiesta scritta. Le copie richieste devono essere rilasciate dall’Esclusivista o a mano presso la propria sede, o mediante invio per telecopiatrice alla richiedente se ella abbia formulato espressa istanza in tal senso indicando un recapito telefonico ad hoc, entro dodici ore dal termine della selezione locale, o della prefinale, o della finale, cui il verbale afferisce.
6.e) Tuttavia, sempre a garanzia della segretezza del voto, in nessun caso l’Esclusivista può esibire le schede di votazione e le tabelle di scrutinio, o tantomeno rilasciarne copia, ad alcuno, salvo si tratti degli ispettori della Miren deputati al controllo della puntuale esecuzione dei contratti di subconcessione da parte degli Esclusivisti Regionali, né può comunque riferire ad alcuno dei voti ivi espressi o risultanti. Il divieto non vige però quanto alla scheda del Presidente laddove i voti ivi espressi abbiano avuto efficacia decisiva come nei casi ai punti 5.g), 5.h) ultima parte, e 5.i) ultima parte.
7) Selezioni locali
7.a) Le selezioni locali designano le ammesse alle finali regionali, nelle persone delle prime classificate in ciascuna di esse, e assegnano i Titoli Provinciali e Locali.
7.b) L’Esclusivista Regionale ha tuttavia facoltà di prevedere che, in alcune o in tutte le selezioni locali di sua competenza, l’ammissione alle finali regionali sia estesa anche ad una o più classificate successive alla prima, fino alla sesta al massimo, salvo l’onere di darne preavviso nel calendario di cui al successivo punto 7.t), e di farne dare pubblico avviso dal presentatore all’inizio di ciascuna selezione interessata.
7.c) I Titoli posti in palio in ciascuna selezione locale sono assegnati in base alla classifica, secondo l’ordine stabilito a di-screzione dell’Esclusivista e previamente reso noto alle concor-renti, alla Giuria ed al pubblico con precisa indicazione del Titolo corrispondente a ciascun piazzamento. Ove sia posto in palio un solo Titolo, esso è sempre assegnato alla prima classificata.
7.d) I Titoli Provinciali sono però sempre riservati alla prima classificata delle selezioni nelle quali sono posti in palio.
7.e) I Titoli Locali non comportano in sé diritto di ammissione alle finali regionali, ma solo quando ne sia prevista l’as-segnazione alla prima classificata, o ad una delle classificate successive cui l’ammissione alle stesse finali risulti eventualmente estesa a mente del punto 7.b),.
7.f) Sono nulle, e invalide ai fini dell’ammissione alle finali regionali della vincitrice e di ogni altra delle successive classificate cui tale ammissione sia stata eventualmente estesa come al punto 7.b), nonché ai fini dell’assegnazione di qualsivoglia Titolo, le selezioni locali cui non partecipino almeno dieci concorrenti ovvero, nelle Regioni o Aree comprendenti meno di quattro province, almeno otto concorrenti.
7.g) Nessuna concorrente è obbligata, o può essere obbligata, a partecipare ad un numero minimo di selezioni locali.
7.h) Ogni concorrente ha facoltà di partecipare a quante selezioni locali voglia nell'ambito della Regione o Area di iscri-zione, ovvero delle due Regioni o Aree di iscrizione.
7.i) E’ fatto però tassativo divieto alla concorrente risultata prima classificata in una selezione locale di partecipare ad alcun’altra successiva selezione locale nell’ambito della stessa provincia, potendo essa intervenire a selezioni locali nell’am-bito di province nelle quali ne abbia già vinto una solo ed esclusivamente in veste di ospite fuori concorso. Il divieto non opera relativamente alle successive selezioni per l’assegnazione di un Titolo Provinciale, ma solo finché la concorrente non vinca un Titolo Provinciale, nel qual caso:
7.i.a) ove si tratti di Titolo Provinciale proprio di città non capoluogo di Regione, il divieto si estende ad ogni altra selezione per l’assegnazione di un Titolo Provinciale, salvo quella per l’assegnazione del Titolo proprio della città capoluogo della stessa Regione;
7.i.b) ove di tratti di Titolo Provinciale proprio di città capoluogo di Regione, il divieto si estende ad ogni altra selezione della stessa Regione e dell’eventuale seconda Regione di iscrizione, con unica eccezione della finale per l’assegna-zione del Titolo Regionale assoluto della stessa Regione. Il divieto non opera inoltre, salvo sempre il caso di cui al precedente punto 7.i.b), relativamente alle successive selezioni destinate all’assegnazione dei Titoli Speciali detti ai punti D.2) e D.3) dell’ottavo comma dell’Art. 3), cui la concorrente fosse legittimata a partecipare, ma restano fermi gli effetti preclusivi della partecipazione ad altre selezioni comportati dai Titoli stessi, quali previsti ai nn. 9) e 10) in avanti. Il divieto non opera in nessun caso per le classificate successive alla prima ammesse alle finali regionali in virtù di eventuali estensioni a mente del punto 7.b). Tuttavia:
7.i.1) la concorrente iscritta in due Regioni che consegua l’ammissione alle finali regionali in entrambe le stesse sia in quanto vincitrice di una selezione locale, sia in virtù di estensioni a mente del punto 7.b), può partecipare alle finali di una delle due Regioni solamente, e pertanto, non appena partecipi anche a una sola finale di una delle due Regioni, perde ipso facto ogni diritto di partecipare alle finali dell’altra;
7.i.2) la concorrente iscritta in due Regioni che consegua in una di esse un Titolo Provinciale proprio di città non capoluogo di Regione, può partecipare unicamente alle finali regionali di tale Regione, e pertanto non può più conseguire alcun diritto all’ammissione alle finali regionali dell’altra o, qualora lo abbia già conseguito, lo perde ipso facto col conseguimento dello stesso Titolo Provinciale.
7.l) La violazione del divieto al punto precedente comporta l’esclusione immediata della concorrente dalla gara della successiva selezione cui abusivamente partecipi, ovvero, quando risulti accertata solo a gara conclusa, la sua esclusione dalla relativa classifica, con subentro di diritto nella sua posizione della prima concorrente a seguire. Ogni Titolo Locale o Provinciale eventualmente conseguito dall’esclusa, si intende nullo in origine, e passa anch’esso di diritto alla prima concorrente a seguire nella classifica della selezione.
7.m) Se però sia ripetuta più di una volta, la violazione comporta per la concorrente, oltre che l’esclusione al punto precedente, l’esclusione dal Concorso ovvero la decadenza previste all’Art. 35), a seconda che la doppia ripetizione risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che essa sia stata perpetrata con l’assenso o nella tolleranza dell’Esclusivista competente.
7.n) Anche comunque qualora non si diano violazioni del divieto, in tutti casi in cui una concorrente che abbia già conseguito in una selezione locale il diritto all’ammissione alle fi-nali regionali vuoi in quanto prima classificata, vuoi in virtù di eventuali estensioni a mente del punto 7.b), venga ad ottenere nella classifica di una successiva selezione locale della medesima Regione un piazzamento utile al conseguimento dello stesso diritto, questo è trasmesso ipso jure alla prima delle classificate a seguire in posizione non utile a conseguirlo. Analogamente si trasmette il diritto non conseguibile oppure perduto, a mente del punto 7.i.2), dalla vincitrice di un Titolo Provinciale proprio di città non capoluogo di Regione.
7.o) Tuttavia, la concorrente la quale, partecipando lecitamente a una selezione locale dopo averne già vinto una, consegua un nuovo Titolo Locale, conserva sempre essa tale nuovo Titolo, ma alle gare delle finali regionali, ogniqualvolta sia stabilito dall’Esclusivista che le partecipanti indossino le fasce dei Titoli già vinti, dovrà indossare, tra le fasce relative ai Titoli cumulati, quella indicata dallo stesso Esclusivista. Ove però fra i Titoli cumulati figuri un Titolo Provinciale, la concorrente dovrà sempre indossare la fascia propria di esso.
7.p) In nessun caso può partecipare a una selezione locale la già portatrice di un Titolo Provinciale proprio di città capoluogo di Regione o di un Titolo Regionale Abbinato, e qualora vi partecipi si procede come ai punti 7.l) e 7.m) senza che mai possa costituire giustificazione il fatto che la partecipazione sia avvenuta con l’assenso o nella tolleranza dell’Esclusivista competente.
7.q) In tutti i casi in cui, in una classifica di selezione locale, a seguire una concorrente da escludersi di diritto come ai punti 7.l) e 7.p) si registrino piazzamenti ex aequo: 7.q.1) se la violazione del divieto sia rilevata prima della proclamazione della classifica, per la designazione di quella, tra le concorrenti in parità, da ammettersi al subentro dell’e-scludenda, si procede come al punto 5.g) o al punto 5.h); 7.q.2) se la violazione fosse invece rilevata solo dopo la proclamazione della classifica, è ammessa al subentro quella, tra le concorrenti in parità, che abbia riportato il voto più alto da parte del Presidente della Giuria; 7.q.3) se, in quest’ultima ipotesi, il voto del Presidente non valesse a dirimere la parità (o per attribuzione di uguale voto a più concorrenti ex aequo, o per mancata votazione di concorrenti ex aequo, o per nullità della scheda), è ammessa al subentro l’anziana delle piazzate ex aequo.
7.r) Analogamente si procede nel caso al punto 7.n) ogniqualvolta si registrino piazzamenti ex aequo nella prima posizione valida ad ottenere la trasmissione del diritto all’ammis-sione alle finali regionali, adottandosi la prima o, gradatamente, le altre due soluzioni sopra prescritte a seconda che le condizioni per darsi luogo a tale trasmissione risultino accertate prima o dopo la proclamazione della classifica.
7.s) E’ comunque condizione perché possa aversi qualsiasi trasmissione di diritti all’ammissione alle finali regionali che nella Regione resti ancora almeno una finale da disputarsi, e pertanto che non abbia avuto inizio l’ultima finale prevista.
7.t) Ogni Esclusivista deve formare un calendario delle selezioni locali previste nella Regione o Area di sua competenza, e mantenerlo affisso presso la propria sede, liberamente consultabile da chiunque, fino alla conclusione delle selezioni stesse. Ciascuna selezione deve essere inserita nel calendario almeno tre giorni prima della data di celebrazione prevista, e con pari anticipo deve essere ivi annotata ogni eventuale variazione di luogo, data od orario, o soppressione, delle selezioni elencate, salvo che la variazione o soppressione sia imposta da improvvise ragioni di caso fortuito o forza maggiore, nel qual caso l’an-notazione dovrà farsi non appena sopravvenute tali ragioni. Il calendario deve inoltre essere inserito dall’Esclusivista nella Sezione “Manifestazioni” del sito www.missitalia.rai.it, onde poter essere quivi consultato da chiunque, ed ugualmente deve essere quivi inserita, non appena decisa, ogni eventuale variazione. Tuttavia tali inserimenti, in quanto opera autonoma dei singoli Esclusivisti Regionali o d’Area in materia riservata alla loro competenza, non comportano alcuna certificazione o garanzia di autenticità, di ufficialità, o consimile, da parte della Miren, la quale pertanto si intende in tutti i casi esonerata da qualunque responsabilità o corresponsabilità per qualsiasi eventuale errore od omissione.
7.u) Fermo quanto stabilito al punto precedente, l’acquisi-zione di ogni notizia in merito alle selezioni locali rimane comunque sempre a cura delle interessate, non avendo gli Esclusivisti obbligo alcuno di dare alle iscritte al Concorso comunicazioni o preavvisi ad personam del calendario stabilito o delle selezioni locali previste, per restare unicamente tenuti a fornire loro ogni informazione in merito se ed in quanto richiestine.
7.v) Tutte le operazioni di ogni singola selezione locale devono espletarsi in tempi ragionevoli e modulati in modo da non comportare eccessivo affaticamento delle partecipanti, e devono concludersi entro le ore 02.30 (dueetrentaminutiprimi) del giorno seguente a quello di inizio, salvo non si impongano prolungamenti, che comunque devono restare sempre contenuti nei limiti della congruità, per ballottaggi o altre problematiche particolari. Si intende per conclusione di una selezione la proclamazione al pubblico della classifica di votazione.
7.z) Le norme ai punti che precedono si applicano anche nelle Regioni o Aree dove sia prevista una prefinale di passaggio come al punto 2.d.1), dovendosi in tal caso intendere ogni riferimento alle finali regionali in esse contenuto come diretto a tale prefinale, con eccezione del caso dei Titoli Provinciali propri di città non capoluogo di Regione, le cui vincitrici accedono alle finali regionali direttamente e senza dover disputare la prefinale stessa.
8) Finali regionali e assegnazione dei Titoli Regionali – Prefinaliste sovrannumerarie
8.a) In ciascuna Regione le finali regionali sono celebrate separatamente, ed in date diverse, Titolo per Titolo, restando vietata qualsiasi possibilità di finali per l’assegnazione contem-poranea di più Titoli o di finali coeve per Titoli diversi, anche se la Regione sia suddivisa in più Aree Sub-regionali.
8.b) E’ fatta unica eccezione alla regola al punto che precede per le Regioni comprendenti meno di quattro province, nelle quali è ammessa la celebrazione di finali per l’assegnazione contemporanea di più Titoli Regionali Abbinati, restando tuttavia sempre esclusa qualsiasi possibilità di finali coeve per Titoli diversi e fermo sempre restando che il Titolo Regionale assoluto deve comunque essere assegnato in finale apposita e non contemplante alcuna assegnazione di Titoli Regionali Abbinati.
8.c) L’ordine di assegnazione dei Titoli, e quindi l’ordine di celebrazione delle singole finali, è stabilito a discrezione del competente Esclusivista, che ha facoltà di celebrare una o più finali anche quando non siano ancora esaurite le selezioni locali della Regione, ovvero, nelle Regioni suddivise in Aree Sub- regionali, della propria o delle altre Aree. Tale facoltà è tuttavia esclusa qualora nella Regione, o anche in una sola Area della Regione ove questa sia suddivisa in Aree, siano previste prefinali come al punto 2.d), nel qual caso nessuna finale regionale può essere celebrata prima di esse, e nessuna prefinale prima dell’esaurimento delle selezioni locali della Regione o dell’Area in cui essa è prevista, restando nulla qualsiasi finale celebrata anteriormente a una prefinale e qualsiasi selezione locale celebrata successivamente ad una prefinale, e nullo ogni Titolo o diritto concorsuale in esse conseguito.
8.d) Il Titolo assoluto di Miss della Regione deve comunque, sempre e tassativamente, essere assegnato per ultimo e dopo l’esaurimento delle selezioni locali della Regione ovvero di tutte le Aree in cui la Regione fosse suddivisa, sotto pena di nul-lità del Titolo stesso e di nullità della classifica per la relativa assegnazione anche ai fini di cui al successivo punto 8.o).
8.e) Parimenti, sotto pena delle stesse nullità, devono essere tassativamente assegnati per ultimi e dopo l’esaurimento delle selezioni locali della Regione, in separate finali celebrate in date diverse, i distinti Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna previsti nella Regione Emilia-Romagna, ma l’ordi-ne di assegnazione tra di essi rimane sempre stabilito a discrezione dell’Esclusivista competente.
8.f) Il calendario delle finali deve essere pubblicato nelle forme dette al punto 7.t), e nelle Regioni suddivise in più Aree ciascun Esclusivista d’Area deve inserirvi tutte le finali, comprese quelle alla cui organizzazione e gestione siano deputati l’altro o gli altri Esclusivisti d’Area della stessa Regione.
8.g) Tutte le ammesse alle finali regionali possono concorrere per l'assegnazione di tutti i Titoli Regionali Abbinati, ma alla concorrente che consegua uno di essi è fatto tassativo divieto di partecipare a successive finali per l’assegnazione di altri, pena in difetto, senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che la violazione sia stata assentita o tollerata dall’Esclusivista Regionale competente: 8.g.1) la decadenza di diritto dal Titolo già conseguito, con passaggio di esso alla prima concorrente a seguire, nella classifica per la relativa assegnazione, la quale non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato; 8.g.2) l’esclusione immediata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista all’Art. 35); 8.g.3) l’esclusione o la decadenza a mente dell’Art. 35), ove la violazione risulti accertata solo in prosieguo di Concorso o, rispettivamente, dopo la conclusione del Concorso. Nel caso in cui l’Esclusivista competente si avvalga della facoltà prevista alla prima parte del punto 8.c), possono concorrere a ciascuna finale anteriore all’esaurimento delle selezioni locali tutte le ammesse alle finali regionali fino alla relativa data, fermi sempre il divieto e le sanzioni sopradetti.
8.h) Ogni nuovo Titolo Abbinato eventualmente conseguito da una concorrente in violazione del divieto al punto che precede si intende nullo in origine, ed il Titolo stesso è riassegnato ipso jure alla prima concorrente a seguire nella classifica per la relativa assegnazione.
8.i) Tutte le ammesse alle finali regionali, comprese quelle che già abbiano conseguito un Titolo Regionale Abbinato, e con esse anche la vincitrice del Titolo Provinciale proprio della città capoluogo di Regione, possono concorrere all’assegnazio-ne del Titolo assoluto di Miss della Regione ovvero, nel caso della Regione Emilia-Romagna, dei distinti Titoli assoluti di Miss Emilia e di Miss Romagna, salva ovviamente, in quest’ul-timo caso, l’esclusione dalla gara di quella celebrata per ultima, tra le due finali per l’assegnazione di detti Titoli, della vincitrice dell’uno o dell’altro di essi nella finale celebrata per prima.
8.l) Qualora la portatrice di un Titolo Regionale Abbinato consegua il Titolo assoluto di Miss della Regione (ovvero di Miss Emilia o Miss Romagna): ,5 8.l.1) nelle Regioni Lombardia, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna, Puglia, Basilicata, Calabria, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di Miss della Regione (ovvero di Miss Emilia o Miss Romagna) passa di diritto alla prima delle seguenti, nella classifica della stessa finale per l’asse-gnazione di quest’ultimo Titolo, che non sia a sua volta già portatrice di altro Titolo Abbinato; 8.l.2) nelle Regioni Val d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Molise, Sicilia, Sardegna, in ossequio alle consuetudini e preferenze locali, il Titolo Abbinato della vincitrice del Titolo di Miss della Regione passa di diritto alla prima delle seguenti nella classifica della finale per l’assegnazione dello stesso Titolo Abbinato che non abbia frattanto conseguito altro Titolo Abbinato; 8.l.3) in ambo i casi, se nelle classifiche interessate si registrino, alle spalle della vincitrice del Titolo di Miss della Regione (ovvero di Miss Emilia o Miss Romagna), piazzamenti utili ex aequo, il passaggio del Titolo Abbinato della stessa è operato a determinazione del Presidente della Giuria in funzione di giudice unico insindacabile.
8.m) E’ nullo in origine qualsiasi Titolo Regionale conseguito dalla concorrente che, sebbene priva del diritto di partecipare alle finali della Regione o per non avere mai ottenuto nelle selezioni locali della stessa Regione (ovvero nella prefinale o in una delle due prefinali quivi eventualmente previste) un piazzamento utile a conseguire tale diritto, oppure per aver perduto tale diritto a mente del punto 7.i.1), oppure per non aver potuto conseguire o aver perduto tale diritto a mente del punto 7.i.2), vi sia stata ugualmente ammessa per errore o per qualsivoglia altra ragione. Il Titolo nullo è riassegnato ipso jure alla prima concorrente a seguire la partecipante senza diritto nella classifica per la relativa assegnazione, ed alla partecipante senza diritto è irrogata l’esclusione oppure la decadenza come ai punti 8.g.2) e 8.g.3).
8.n) Qualora nelle classifiche per l’assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato oggetto di decadenza o nullo a mente delle previsioni di cui ai punti 8.g.1) ed 8.h), oppure di un Titolo Regionale in genere nullo a mente del punto 8.m), vengano a riscontrarsi, alle spalle della concorrente colpita dalla decadenza o dalla nullità, piazzamenti ex aequo nella prima posizione utile al passaggio o alla riassegnazione ipso jure del Titolo stes-so, quest’ultimo è assegnato: 8.n.1) nel caso in cui si tratti di un Titolo Regionale Abbinato, a determinazione del Presidente della Giuria della finale per l’assegnazione del Titolo assoluto di Miss della Regione (ovvero, nella Regione Emilia-Romagna, del Presidente della Giuria della finale celebrata per seconda tra le due per l’assegnazione dei Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna), in funzione di giudice unico insindacabile; 8.n.2) nel caso in cui si tratti di Titolo Regionale assoluto, secondo la procedura di cui al punto 5.i); 8.n.3) nell’uno e nell’altro caso, ove la violazione determinante la decadenza dal Titolo o la sua nullità risulti accertata soltanto dopo la conclusione della finale per l’assegna-zione del Titolo assoluto di Miss della Regione (ovvero, nella Regione Emilia-Romagna, della finale celebrata per seconda tra le due per l’assegnazione dei Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna), all’anziana delle concorrenti ex aequo.
8.o) Nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, la finale regionale destinata all’assegnazione del Titolo assoluto di Miss della Regione (ovvero, nel caso dell’Emilia-Romagna, la finale celebrata per ultima tra le due per l’assegnazione dei Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna) designa anche le prefinaliste sovrannumerarie previste al punto 2.h), in persona delle prime classificate a seguire le vincitrice, nell’ordine di piazzamento e fino ad esaurimento della quota di sovrannumerarie attribuita alla Regione secondo la tabella allo stesso punto 2.h), che non detengano già un Titolo Regionale Abbinato o per averlo in precedenza conseguito o in virtù di passaggio a mente del punto 8.l), oppure non risultino riassegnatarie di un Titolo Regionale Abbinato a mente del punto 8.n.1). Ogni eventuale situazione di parità in classifica determinante eccedenza di concorrenti rispetto alla quota di prefinaliste sovrannumerarie attribuita alla Regione, è risolta mediante la procedura di cui al punto 5.i). 8.p) Ogni Titolo Regionale nullo a mente delle previsioni di cui ai punti 8.c) ultima parte, 8.d) ed 8.e), è sempre riassegnato mediante nuova celebrazione della pertinente finale, e sempre in base alla classifica di tale nuova finale sono designate, qualora la finale da nuovamente celebrarsi fosse una delle finali precisate al punto che precede, le prefinaliste sovannumerarie. 8.q) I Titoli Provinciali o Locali nulli perché assegnati successivamente a una prefinale, a mente del punto 8.c), ultima parte, non sono in alcun caso riassegnati.
9) Titolo Speciale di Miss Prima dell’Anno
9.a) Il Titolo Speciale di Miss Prima dell’Anno è assegnato dalla Miren secondo i criteri e le modalità a sua insindacabile discrezione ritenuti, ed è insuscettibile di qualsiasi passaggio o riassegnazione a concorrente diversa dalla vincitrice.
9.b) La Miss Prima dell’Anno è ammessa di diritto alle Prefinali Nazionali del Concorso, e non può partecipare ad alcuna Selezione Regionale, pena la decadenza ipso jure dal Titolo e dal diritto di ammissione alle Prefinali Nazionali.
9.c) la seconda, la terza e la quarta nella classifica per l’assegnazione del Titolo, nonché tutte le partecipanti all’au-dizione per lo stesso, sono ammesse di diritto alle finali della Regione di rispettiva residenza anagrafica, ma è fatto loro divieto di partecipare a selezioni locali della stessa Regione o a selezioni locali o finali regionali di altre Regioni, potendovi esse intervenire unicamente in veste di ospiti fuori concorso.
9.d) La violazione del divieto al comma precedente comporta l’esclusione immediata dalla gara della selezione locale o della finale abusivamente partecipata, ovvero, quando risulti accertata a gara conclusa, l’esclusione dalla relativa classifica, con subentro di diritto, nella posizione dell’esclusa, della prima concorrente a seguire. Se però venga ripetuta più di una volta, la violazione comporta l’esclusione dal Concorso ovvero la decadenza previste all’Art. 35), a seconda che la doppia ripetizione risulti accertata in pendenza oppure dopo la conclusione del Concorso. 9.d) E’ comunque nullo in origine qualsiasi Titolo o diritto concorsuale conseguito in violazione al divieto, e in nessun caso può valere a giustificazione della violazione il fatto che essa sia stata perpetrata con l’assenso o nella tolleranza dell’Esclusivista competente.
10) Titoli Speciali di Miss Montecatini Terme, Miss Reggio Calabria e Miss Lampedusa
10.a) I Titoli Speciali di Miss Montecatini Terme e Miss Reggio Calabria sono assegnati in apposite selezioni locali tenute nelle Città omonime.
10.b) Dette selezioni sono celebrate secondo le norme comuni, ma la partecipazione ad esse è riservata esclusivamente alle iscritte alle Selezioni Regionali per la Toscana quanto al Titolo di Miss Montecatini Terme, ed alle iscritte alle Selezioni Regionali per la Calabria quanto al Titolo di Miss Reggio Calabria. Alla partecipante priva di tali requisiti è irrogata l’esclusione ovvero la decadenza come ai punti 8.g.2) e 8.g.3), senza che in nessun caso possano valere a giustificazione l’assenso o la tolleranza dall’Esclusivista competente.
10.c) E’ fatto tassativo divieto di partecipare alle stesse selezioni alle già detentrici di un Titolo Regionale Abbinato, di un Titolo Provinciale di città capoluogo di Regione o di un altro Titolo Speciale, sotto pena delle conseguenze di cui ai punti 8.g.1), 8.g.2) e 8.g.3), senza che in nessun caso possa costituire giustificazione il fatto che la violazione sia stata assentita o tollerata dall’Esclusivista competente.
10.d) La Miss Montecatini Terme e la Miss Reggio Calabria sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali del Concorso e conseguentemente, sotto pena di esclusione o decadenza come ai punti 8.g.2) ed 8.g.3), non possono più partecipare ad alcun’altra gara di Selezioni Regionali tranne la finale per il Titolo assoluto di Miss Toscana, la prima e di Miss Calabria, la seconda, restando unicamente consentito che possano intervenirvi come ospiti fuori concorso.
10.e) L’eventuale Titolo Provinciale di città non capoluogo di Regione già detenuto dalla Miss Montecatini Terme o dalla Miss Reggio Calabria passa di diritto come all’ultimo comma dell’Art. 5).
10.f) Il Titolo di Miss Montecatini Terme o di Miss Reggio Calabria conseguito dalla non iscritta alle Selezioni Regionali dette al punto 10.b), o dalla già detentrice di Titolo Regionale Abbinato o di altro Titolo Speciale, che, per errore o qualsiasi altra ragione, sia stata ugualmente ammessa alla gara, è nullo in origine, ed è assegnato ipso iure come all’ultimo comma dell’Art. 5).
10.g) Se la Miss Montecatini Terme o la Miss Reggio Calabria consegua successivamente il Titolo Regionale assoluto di Miss Toscana o, rispettivamente, di Miss Calabria, il suo Titolo passa di diritto come all’ultimo comma dell’Art. 5).
10.h) Il Titolo Speciale di Miss Lampedusa è riservato a ragazze nate o residenti nell’isola di Lampedusa, è assegnato dalla Miren secondo i criteri e le modalità a sua insindacabile discrezione ritenuti, ed è insuscettibile di qualsiasi passaggio o riassegnazione a concorrente diversa dalla vincitrice.
10.i) La Miss Lampedusa è ammessa di diritto alle Prefinali Nazionali del Concorso, e non può partecipare ad alcuna Selezione Regionale, pena la decadenza ipso jure dal Titolo e dal diritto di ammissione alle Prefinali Nazionali.
11) Regime delle nullità e delle irregolarità –Sanatoria
11.a) L’inosservanza delle prescrizioni e dei divieti stabiliti nel presente articolo determina la nullità degli atti compiuti in violazione soltanto se la nullità sia espressamente comminata.
11.b) Le inosservanze di prescrizioni e divieti non espressamente imposti a pena di nullità rilevano solo in quanto abbiano determinato effettivo pregiudizio a carico di una o più concorrenti.
11.c) Tutte le nullità e inosservanze, quando non siano rilevate d’ufficio dall’Esclusivista competente, devono essere fatte valere mediante contestazione scritta proposta allo stesso Esclusivista, a mano o a mezzo posta raccomandata, telegram-ma o telecopiatrice, entro i seguenti termini perentori:
11.c.1) trentasei ore dalla conclusione della selezione locale interessata, quanto a quelle occorse in sede di selezioni locali;
11.c.2) ventiquattro ore dalla conclusione delle eventuali prefinali regionali, quanto a quelle occorse in sede di queste ultime;
11.c.3) ventiquattro ore dalla conclusione della finale interessata, quanto a quelle occorse in sede di finali regionali. Nel caso di contestazione proposta a mano, l’Esclusivista è inderogabilmente tenuto a rilasciarne alla proponente copia a vi-sta con annotazione, debitamente siglata, della data e dell’ora di ricezione.
11.d) Per la contestazione non sono richieste formule particolari, ma essa deve recare almeno l’indicazione del nome della proponente e l’indicazione specifica, sia pure in modo sommario o anche solo telegrafico, della nullità o inosservanza contestata. La contestazione deve inoltre essere sempre sottoscritta dalla proponente nonché, ove essa sia minore, dall’esercente la patria potestà, salvo sia inoltrata a mezzo telegramma, nel qual caso è sufficiente che la proponente, o l’esercente la patria potestà ove essa sia minore, figuri come mittente.
11.e) E’ nulla ad ogni effetto ogni contestazione proposta verbalmente, o a mezzo posta elettronica, o anonima, o priva delle indicazioni dette al punto precedente, o proposta fuori termine.
11.f) Agli effetti della tempestività della contestazione, per momento di conclusione della selezione locale, della prefinale o della finale si intende l’ora di chiusura del verbale di Giuria detto al punto 6.a), e per momento di proposizione della contestazione quello della relativa ricezione da parte dell’Esclusivi-sta, facendo fede al riguardo, nel caso di contestazione proposta a mano, l’annotazione dell’Esclusivista detta all’ultimo alinea del punto 11.c), nel caso di contestazione inoltrata a mezzo posta o telegrafo, gli atti postali, e, nel caso di contestazione inoltrata a mezzo telecopiatrice da terminale non postale, le registrazioni automatiche del terminale dell’Esclusivista.
11.g) Perché una contestazione di nullità, o di inosservanza di prescrizioni o divieti non imposti a pena di nullità, sia ammissibile e procedibile, occorre comunque che colei che l’ab-bia sollevata vi abbia effettivo ed attuale interesse.
11.h) Tale interesse si intende strettamente circoscritto: 11.h.1) a quello all’ammissione alle finali regionali, oppure alla prefinale di passaggio eventualmente prevista come al punto 2.d.1), quanto alle nullità o inosservanze occorse in sede di selezioni locali; 11.h.2) a quello all’ammissione alle finali regionali quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di eventuali pre-finali di passaggio o recupero come ai punti 2.d.1) e 2.d.2); 11.h.3) a quello all’ammissione alle Prefinali Nazionali o all’assegnazione del Titolo assoluto di Miss della Regione (ovvero, nel caso dell’Emilia-Romagna, di uno dei due Titoli assoluti di Miss Emilia e Miss Romagna) quanto alle nullità e inosservanze occorse in sede di finali regionali. 11.i) L’interesse si intende pertanto insussistente in tutti i casi in cui, anche in assenza della nullità o dell’inosservanza, la proponente non avrebbe comunque conseguito i diritti caso per caso previsti al punto precedente, ed altresì insussistente, o non attuale ovvero non più attuale: 11.i.1) nell’ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una selezione locale, qualora la proponente abbia conseguito, in una precedente o successiva selezione locale, il diritto all’ammissione alle finali regionali, o alla prefinale di passaggio eventualmente prevista; 11.i.2) nell’ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di una prefinale di passaggio, qualora la proponente abbia frattanto conseguito il diritto all’ammissione alle finali regionali nella successiva prefinale di recupero eventualmente prevista a mente del punto 2.d.2), 11.i.3) nell’ipotesi di nullità o inosservanze occorse in sede di finale regionale per l’assegnazione di un Titolo Regionale Abbinato, qualora la proponente abbia frattanto conseguito, in una successiva finale, un altro Titolo Regionale Abbinato, e quindi il diritto all’ammissione alle Prefinali Nazionali.
11.l) Nell’ipotesi di finale regionale per l’assegnazione del Ti-tolo assoluto di Miss della Regione (ovvero, nel caso dell’Emi-lia-Romagna, di Miss Emilia o Miss Romagna), il già avvenuto conseguimento del diritto all’ammissione alle Prefinali Nazionali non pregiudica l’interesse all’assegnazione del Titolo assoluto.
11.m) La contestazione inammissibile per originaria o per sopravvenuta carenza di interesse della proponente non produce effetti a favore delle concorrenti che, pur potendovi avere effettivo e attuale interesse, non abbiano a loro volta proposto contestazione, mentre la contestazione ammissibile estende i suoi effetti a favore di ogni altra concorrente che vi abbia effettivo e attuale interesse, anche se non abbia proposto contestazione.
11.n) Qualunque nullità o inosservanza si intende sanata per ogni effetto se non sia stata rilevata d’ufficio dall’Esclusivista o non sia stata contestata nei termini al punto 11.c), oppure se la contestazione sia nulla a mente del punto 11.e), oppure se la contestazione sia inammissibile per carenza originaria dell’in-teresse al punto 11.h) o lo divenga per sopravvenuta inattualità di tale interesse come al punto 11.i). 11.o) Le nullità previste ai punti 3.a) ed 11.e) e le nullità di Titoli sono insanabili, ma, nel caso al punto 11.e), la contestazione nulla per difetto di forma scritta o delle indicazioni dette al punto 11.d), o per inoltro a mezzo posta elettronica, può essere sempre reiterata in forma valida purché non siano decorsi i termini al punto 11.c). Nessuna sanatoria di nullità o inosser-vanze può comunque valere a precludere, ove risulti comminata, l’esclusione o la decadenza ai sensi dell’Art. 35).
Art. 14)
Iniziative particolari a discrezione degli Esclusivisti Regionali
Gli Esclusivisti Regionali hanno facoltà di organizzare sotto propria esclusiva responsabilità, parallelamente alle Selezioni Regionali di rispettiva competenza, una gara, riservata alle ragazze che debbano compiere 18 anni dopo il 16 settembre ma entro il 31 dicembre 2011, per l’elezione, ad opera della Giuria dell’ultima finale regionale oppure di una Giuria costituita ad hoc, di una Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2011. Tali gare non comportano però per le vincitrici l’acquisizione di alcun diritto in ordine al Concorso Miss Italia 2011, o comunque verso la Miren, potendo unicamente comportare il conseguimento di un “Passaporto” di ammissione diretta alle finali della stessa Regione per l’edizione 2012 del Concorso, oltre che del diritto di fregiarsi del titolo di Miss Mascotte Saranno Famose – Regione o Area 2011.
Art. 15)
Passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali e Speciali dopo la conclusione delle Finali Regionali
In tutti casi in cui, successivamente alla conclusione dell’ul-tima finale di una Regione, sopravvenga la rinuncia al Titolo o il ritiro o l’esclusione dal Concorso della vincitrice di un Titolo Regionale, o di un Titolo Provinciale proprio di città capoluogo di Regione, o di un Titolo Speciale di Miss Montecatini Terme o di Miss Reggio Calabria, oppure sopravvenga un accertamento di nullità di taluno di detti Titoli per causa diversa da quelle di cui ai punti 3.a), 8.c) ultima parte, 8.d) ed 8.e), il Titolo della rinunciante, ritirata o esclusa, oppure nullo, passa o è riassegnato ipso jure come all’ultimo comma dell’Art. 5). Nel caso però di Titolo Regionale Abbinato conseguito, in una delle Regioni enumerate al punto 8.l.1) dell’Art. 13), per passaggio dalla vincitrice del Titolo assoluto di Miss della Regione (ovvero di Miss Emilia o Miss Romagna), il passaggio o la riassegnazione si opera sempre in capo alla prima concorrente a seguire la portatrice nella classifica per l’assegnazione dello stesso Titolo assoluto, che non risulti già portatrice di altro Titolo Abbinato. In pari modo si opera il passaggio del Titolo Regionale Abbinato delle medesime Regioni la cui portatrice ven-ga a conseguire il Titolo assoluto di Miss della Regione (ovvero di Miss Emilia o Miss Romagna) per effetto di un passaggio o di una riassegnazione operatisi a mente del comma precedente. Ogniqualvolta nelle classifiche citate ai commi che precedono si registrino parità nella posizione utile al passaggio o alla riassegnazione del Titolo della rinunciante, ritirata o esclusa, oppure del Titolo nullo, il Titolo stesso passa o è riassegnato di diritto all’anziana delle concorrenti ex aequo.
Art. 16)
Prefinali Nazionali
Le Prefinali Nazionali qualificano le 39 (trentanove) concorrenti da ammettersi alle Selezioni Finali unitamente alle 21 (ventuno) Miss delle varie Regioni (ovvero Emilia e Romagna) 2011. 1) Concorrenti ammesse Sono ammesse di diritto alle Prefinali Nazionali: a) tutte le vincitrici di un Titolo Regionale Abbinato; b) tutte le vincitrici di un Titolo Provinciale proprio di città capoluogo di Regione; c) le complessive n. 34 (trentaquattro) designate in sovrannumero a mente del disposto e della tabella al punto 2.h) dell’Art. 13), le quali, salvo diversa disposizione della Miren, partecipano ciascuna con il Titolo Provinciale o Locale portato alla finale regionale di rispettiva designazione; d) le vincitrici dei Titoli Speciali di Miss Montecatini Terme 2011, Miss Reggio Calabria 2011 e Miss Lampedusa 2011. E’ riservata alla Miren la facoltà di ammettere altresì alle Prefinali Nazionali, onde concorrervi in posizione paritetica rispetto alle altre aventi diritto: a) fino a tre vincitrici di eventuali concorsi speciali celebrati parallelamente al Concorso; b) fino a dieci ragazze scelte a sua determinazione discrezionale insindacabile nell’ambito dell’una o dell’altra Regione, le quali sono qualificate come “Miss Selezione Fotografica 2011” della Regione o Città di rispettiva residenza anagrafica, salva altra qualificazione che la Miren fosse a ritenere. 2) Sopravvenienza di passaggi o riassegnazioni di Titoli, o di ritiri o esclusioni di prefinaliste sovrannumerarie Qualora, nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e il giorno antecedente quello stabilito per la presentazione delle ammesse presso la sede delle Prefinali Nazionali, sopravvengano passaggi o riassegnazioni di Titoli a mente dell’Art. 15), si procede a norma dei cinque capoversi a seguire. Nel caso si abbia passaggio o riassegnazione di un Titolo Re-gionale assoluto in capo a una portatrice di Titolo Regionale Ab-binato, costei è ammessa senz’altro alle Selezioni Finali e posta fuori della gara delle Prefinali Nazionali, mentre il suo Titolo Regionale Abbinato passa come previsto all’Art. 15). Nel caso si abbia passaggio o riassegnazione di un Titolo Re-gionale Abbinato in capo a una non ammessa alle Prefinali Na-zionali, costei è ammessa a partecipare effettivamente alla relativa gara solo a condizione che si presenti presso la sede di esse non oltre la mezzanotte del giorno stabilito per la presentazione delle ammesse come al n. 1), ovvero, se abbia avuto comunicazione del passaggio o della riassegnazione dopo la mezzanotte del giorno precedente, non oltre le ore 8.00 (ottoezerominutiprimi) del giorno successivo. Nel caso si abbia passaggio o riassegnazione di un Titolo Re-gionale assoluto in capo a una prefinalista sovrannumeraria, co-stei è ammessa senz’altro alle Selezioni Finali e pertanto posta fuori della gara delle Prefinali Nazionali, con subentro nel suo posto di sovrannumeraria della prima piazzata a seguire l’ulti-ma delle sovrannumerarie della stessa Regione, nella classifica della finale di cui al punto 8.o) dell’Art. 13), che già non fosse, o non sia frattanto divenuta per precedente passaggio o riassegnazione, detentrice di un Titolo Regionale Abbinato, oppure non sia già subentrata ad altra sovrannumeraria per effetto di precedente passaggio o riassegnazione di Titolo, ma la subentrante è ammessa a partecipare effettivamente alla gara delle Prefinali Nazionali solo a condizione che si presenti presso la relativa sede non oltre i termini detti al capoverso precedente. Ad uguale subentro, alla stessa condizione di effettiva ammissione della subentrante alla gara delle Prefinali Nazionali, si dà luogo nel caso si abbia passaggio o riassegnazione in capo a una prefinalista soprannumeraria di un Titolo Regionale Abbinato. In entrambi i casi di cui ai due capoversi che precedono, ogniqualvolta si registrino situazioni di parità nella posizione di classifica utile al subentro, subentra di diritto l’anziana delle concorrenti ex aequo. Qualora, nel tempo tra la conclusione delle finali regionali e il giorno antecedente quello stabilito per la presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali delle ammesse come al n. 1), sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di prefinaliste sovannumerarie, si dà luogo a subentro come al quarto e sesto capoverso, fermo sempre restando che la subentrante è ammessa a partecipare effettivamente alla gara delle Prefinali Nazionali solo a condizione che si presenti presso la sede di esse non oltre i termini precisati al terzo capoverso. In tutti i casi di cui ai capoversi terzo, quarto, quinto e settimo, l’Esclusivista competente è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per la mancata ammissione alla gara delle Prefinali Nazionali della concorrente presentatasi fuori termine, salvo che la stessa non provi che egli sia incorso in grave e colpevole ritardo nel darle comunicazione del passaggio o della riassegnazione del Titolo in suo favore, o della maturazione in suo favore del diritto al subentro. La comunicazione può essere validamente data dall’Esclusivista in qualsiasi forma, compresa quella verbale o telefonica, e qualora sia data a mezzo telegrafo, posta elettronica o messaggio via SMS, la sua tempestività è sempre valutata con riferimento esclusivo al momento di invio. Negli stessi casi, resta comunque riservata alla Miren la facoltà discrezionale di ammettere ugualmente alla gara la concorrente presentatasi fuori termine per gravi e comprovate ragioni di caso fortuito o forza maggiore. Qualora sopravvengano passaggi o riassegnazioni di Titoli Regionali, oppure ritiri o esclusioni di prefinaliste sovrannumerarie, successivamente al giorno antecedente quello stabilito per la presentazione presso la sede delle Prefinali Nazionali delle ammesse come al precedente n. 1), in nessun caso si dà luogo a nuove ammissioni come al terzo capoverso, o a subentri come al quarto, quinto e settimo capoverso, ma si procede alla gara delle Prefinali Nazionali con numero ridotto di partecipanti. Sono comunque sempre poste fuori gara ed ammesse senz’altro alla Selezioni Finali le partecipanti in capo alla quali si abbia il passaggio o la riassegnazione di un Titolo Regionale assoluto. 3) Condizioni di partecipazione E’ condizione per l’effettiva ammissione alla gara delle Prefi-nali Nazionali che la concorrente sottoscriva, se minore unitamente all’esercente la patria potestà, l’apposita domanda di ammissione alle Selezioni Nazionali nonché, per accettazione, il presente Regolamento nel testo integrale e i relativi allegati. La concorrente che non assolva a tale onere entro l’inizio delle operazioni di gara si considera a tutti gli effetti ritirata dal Concorso, con ogni conseguenza prevista al quinto comma dell’Art. 34). La concorrente deve inoltre versare nell’attuale possesso di tutti i requisiti previsti all’Art. 8), ma resta consentito, in deroga al disposto di cui alla lettera h), ultima parte, ibidem, che le “Miss Selezione Fotografica” possano aver partecipato come concorrenti alle Selezioni Finali o alle Prefinali Nazionali del-l’edizione 2010 del Concorso. Il possesso di tutti i requisiti deve perdurare fino a quando la concorrente rimanga utilmente in gara. 4) Obblighi e oneri delle vincitrici dei Titoli assoluti di Miss - Regione Le vincitrici dei Titoli di Miss delle varie Regioni (ovvero, nel caso dell’Emilia-Romagna, dei Titoli di Miss Emilia e di Miss Romagna) 2011, sebbene ammesse di diritto alle Selezioni Finali restano categoricamente tenute ad intervenire alle Prefinali Nazionali ed a partecipare, nel ruolo volta a volta stabilito dalla Miren, a tutte le manifestazioni in cui esse si articolano e ad ogni altra manifestazione o evento collaterali o connessi. La violazione di tale obbligo comporta l’immediata esclusione dal Concorso, con decadenza dal Titolo ed ogni altra conseguenza prevista all’Art. 35). In ogni caso tutte le Miss delle varie Regioni (ovvero, nel caso dell’Emilia-Romagna, Emilia e Romagna) 2011 hanno l’one-re di sottoscrivere entro e non oltre l’inizio delle operazioni di gara delle Prefinali Nazionali, unitamente all’esercen-te la patria potestà qualora siano minori, l’apposita domanda di ammissione alla Selezioni Nazionali nonché, per accettazione, il presente Regolamento nel testo integrale ed i relativi allegati. La titolata che non assolva a tale onere si considera ad ogni effetto ritirata dal Concorso, con le conseguenze tutte previste al quinto comma dell’Art. 34). E’ comunque condizione per l’effettiva ammissione della titolata alle Selezioni Finali, e per la sua permanenza in gara ivi, il possesso attuale di tutti i requisiti previsti all’Art. 8). 5) Gara, organo giudicante Partecipano alla gara, in posizione paritetica tra di esse, tutte le ammesse alle Prefinali Nazionali quali precisate al precedente n. 1), nonché le eventuali nuove ammesse o subentrate a mente dei capoversi terzo, quarto, quinto e settimo del precedente n. 2). La selezione delle 39 (trentanove) concorrenti da ammettersi alla Selezioni Finali è operata a giudizio di una Commissione Tecnica sedente in sala di gara, e composta da un numero di membri compreso tra quattro e dieci, oltre un Presidente, tutti designati dalla Miren con determinazione insindacabile adottata di concerto con la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa. Sempre a determinazione insindacabile della Miren adottata di concerto con la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, possono in ogni momento essere sostituiti i componenti della Commissione a carico dei quali sopravvengano impedimenti, oppure resisi dimissionari, e destituiti e sostituiti quelli che si siano resi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, lesivi del prestigio o dell’immagine del Concorso, della Miren o della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, o lesivi della reputazione di concorrenti oppure di altri giurati. Le modalità di presentazione e di sfilata delle concorrenti sono determinate a discrezione del Presidente della Commissione. 6) Votazioni e classifiche La Commissione Tecnica delibera in camera di consiglio, secondo le formalità dal Presidente stabilite. I componenti e il Presidente possono esprimere ognuno, per ciascuna concorrente, un voto numerico compreso tra 1 (uno) e 9 (nove), e la classifica di votazione è formata in base alle somme dei voti così riportati dalle singole concorrenti. Sono ammesse alle Selezioni Finali le prime 39 (trentanove) classificate. Qualora in coda alla serie delle prime trentanove posizioni in classifica si registrino situazioni di parità determinanti eccedenza rispetto a 39 (trentanove) del numero delle candidate, si procede, per le concorrenti ex aequo e per esse soltanto, a rielaborazione della classifica in base ai soli voti espressi dal Presidente della Commissione, e qualora all’esito si riproponga una parità, la relativa risoluzione è rimessa allo stesso Presidente in funzione di giudice unico insindacabile. Ugualmente si procede, per gli effetti di cui al seguente n. 7), nel caso si registrino parità nella serie delle posizioni di classifica dalla quarantesima alla cinquantesima, da individuarsi tenuto conto degli spostamenti determinati dall’eventuale ballottaggio previsto al capoverso precedente. 7) Riserve Le prime quattro delle non qualificate per le Selezioni Finali vi sono ammesse come riserve onde sostituire quelle delle trentanove qualificate che fossero eventualmente a ritirarsi dal Concorso o a venirne escluse a norma dell’Art. 35). E’ facoltà discrezionale della Miren di chiamare in qualsiasi momento a riserva anche la quinta non qualificata e, gradatamente, le successive a seguire nell’ordine di classifica. Salvo sia diversamente previsto, le riserve sono chiamate alla sostituzione delle ritirate o escluse sempre nell’ordine di piazzamento nella classifica. Il subentro delle riserve è tuttavia ammesso nei soli limiti di cui alla lettera I) del successivo Art. 24), e salvi i casi particolari di subentro di diverse concorrenti ibidem previsti. 8) Operazioni preparatorie per le Selezioni Finali – Numero di identificazione Esaurita la gara, a ciascuna delle complessive 60 (sessanta) ammesse alle Selezioni Finali, vale a dire le 21 (ventuno) Miss delle varie Regioni (ovvero, per la Regione Emilia-Romagna, Emilia e Romagna) 2011, e le 39 (trentanove) qualificate dalla selezione ai precedenti nn. 5) e 6), è assegnato un numero di identificazione compreso tra 01 (zerouno) e 60 (seizero, ovvero sessanta) nell’ordinaria serie numerica, da valere a individuarla a tutti i fini della gara delle Selezioni Finali e della Finale. Il numero è assegnato in base alla Tabella in allegato “A” al presente Regolamento. Esso è mantenuto dalla concorrente, senza possibilità di mutamento, fino a tutta la conclusione della Finale, e le riserve subentranti assumono sempre il numero di identificazione della sostituita. 9) “Prestito” dei Titoli Regionali Abbinati E’ facoltà della Miren disporre che, per esigenze spettacolari e segnatamente quella di assicurare sostanziale uniformità di presenza dei Titoli Regionali Abbinati in sede di Selezioni Finali, il Titolo Regionale Abbinato di una concorrente non ammessa alle Selezioni Finali sia concesso in “prestito” ad altra compresa invece tra le ammessevi, o tra le riserve. Il “prestito”, ove disposto, è obbligatorio sia per la concedente che per la concessionaria, per cui la prima non può opporvi alcuna eccezione e la seconda è tenuta, senza a sua volta poter opporre eccezioni, a fregiarsi del Titolo “prestato” e ad indossarne la fascia nel corso della gara delle Selezioni Finali e della Finale, degli spettacoli televisivi su di esse incentrati, e di qualunque altro spettacolo, evento, presentazione, posa, conferenza o incontro stampa, reportage, o simile, ad esse prodromico, collaterale o comunque connesso, fatta unica eccezione delle occasioni in cui la Miren fosse a disporre diversamente. Il “prestito” ha durata strettamente circoscritta al periodo dalla conclusione delle Prefinali Nazionali fino a quella del-l’ultimo evento, presentazione, posa, intervista, reportage o si-mile, successivo alla Finale cui la concessionaria sia chiamata a partecipare, e non pregiudica i diritti della concedente sul Titolo “prestato” né i diritti della concessionaria stessa sul Titolo temporaneamente deposto per assumere quello “prestato”, intendendosi tali diritti semplicemente sospesi fino alla cessazione del “prestito”, allorquando ambedue i Titoli ritornano nell’esclusivo possesso delle rispettive vincitrici. I Titoli da “prestarsi”, e le relative concessionarie, sono scelti dalla Miren con determinazione discrezionale insindacabile. La concorrente designata come concessionaria di un Titolo che si rifiuti di assumerlo in “prestito”, o comunque rifiuti od ometta di indossarne la relativa fascia anche in uno soltanto dei momenti detti al secondo capoverso, soggiace all’esclusione dal Concorso con ogni conseguenza prevista all’Art. 35), mentre soggiace alla decadenza ibidem prevista la portatrice di un Titolo del quale sia disposto il “prestito” che frapponga rifiuti od ostacoli alla concessione o alla sua regolare esecuzione.
Art. 17)
Selezioni Finali e Finale – Generalità
Partecipano alle Selezioni Finali tutte e soltanto le complessive 60 (sessanta) concorrenti rappresentate dalle 21 (ventuno) portatrici dei Titoli Assoluti di Miss – Regione (ovvero, per la Regione Emilia-Romagna, Emilia e Romagna) 2011 e dalle 38 (trentotto) qualificate dalle Prefinali Nazionali. Le Selezioni Finali si articolano in un: A) in una o più matinée destinate all’assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati, con partecipazione alla relativa gara di tutte le 60 (sessanta) concorrenti enumerate al primo comma. B) in una Serata, destinata alla progressiva selezione, tra le complessive 60 (sessanta) concorrenti dette al primo comma, di 30 (trenta) di esse da ammettersi alla gara della Finale. La Finale si sviluppa in un’unica Serata, nella quale si proce-de alla progressiva selezione delle complessive 30 (trenta) am-messe fino ad addivenirsi all’elezione della Miss Italia 2011. Sia nella Serata delle Selezioni Finali che nella Serata Finale le operazioni concorsuali, onde assicurarne la miglior godibilità da parte del pubblico nazionale, chiamato anch’esso a concorrervi come giudice, si svolgono nel quadro di spettacoli televisivi, trasmessi in diretta dall’emittente Raiuno della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, e costruiti intorno ad esse in modo da associarvi armonicamente arricchimenti artistici, numeri di intrattenimento e simili. Le caratteristiche generali di tali spettacoli, e quelle delle coreografie, dei quadri scenografici, dei numeri o esibizioni artistico o ludico spettacolari cui le concorrenti sono chiamate a partecipare, sono determinate a discrezione tecnica insindacabile della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa.
Art. 18)
Organi giudicanti
in sede di Selezioni Finali e di Finale Nella Serata delle Selezioni Finali la valutazione e votazione delle concorrenti è operata da: 1a) una Giuria Tecnica sedente in sala di gara e composta da un numero di membri da 4 (quattro) a 12 (dodici), più in Presidente, tutti designati di concerto tra la Miren e la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa; 1b) il pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del Televoto, regolato come alla lettera B) del successivo Art. 24). Nella Serata Finale la valutazione e votazione delle concorrenti è operata da: 2a) una Giuria di Spettacolo sedente in sala di gara e composta da un numero di membri da 12 (dodici) a 30 (trenta), più un Presidente, tutti sempre designati di concerto tra la Miren e la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa; 2b) il pubblico dei telespettatori, operante mediante il sistema del Televoto, regolato come alla lettera B) del successivo Art. 24). In entrambe le Serate i due corpi giudicanti operano in concorso tra di essi in tutte le sessioni di voto previste, con incidenza in pari proporzione sul voto complessivo. Nella matinée (o nelle matinée) delle Selezioni Finali, l’asse-gnazione dei Titoli Nazionali Abbinati è operata da una Commissione Giudicatrice sedente in sala di gara, designata dalla Miren con determinazione discrezionale insindacabile e comprendente i rappresentanti delle Aziende sponsor dei Titoli stessi. I componenti delle Giurie sono scelti tra esponenti delle Istituzioni, personalità del mondo del lavoro, della cultura, dello spettacolo, della moda o dello sport, personaggi di pubblica fama in genere. A determinazione discrezionale insindacabile della Miren adottata di concerto con la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, la Giuria di Spettacolo della Serata Finale può comprendere nella totalità oppure in parte, oppure non comprendere, i componenti della Giuria Tecnica della Serata delle Selezioni Finali. A giudizio insindacabile della Miren di concerto con la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, possono in ogni momento essere destituiti i componenti della Giuria che si siano resi responsabili di comportamenti o dichiarazioni contrari alla morale comune, o lesivi del prestigio o dell’immagine del Concorso, della Miren o della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, o lesivi della reputazione di altri giurati. Sono destituiti di diritto i componenti della Giuria che si presentino a prender posto dopo la conclusione delle operazioni relative alla prima delle votazioni cui la stessa Giuria è chiamata in quella Serata, oppure divulghino informazioni o notizie in merito a giudizi od opinioni espressi privatamente da altri giurati. La sostituzione dei componenti della Giuria destituiti, o impediti per accidente sopravvenuto, o dimissionari, o è decisa della Miren di concerto con la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, con determinazione insindacabile. Nessuna sostituzione, né comunque alcuna modifica della composizione dell’organo, può tuttavia essere operata nel corso di una stessa Serata, salvo che: a) non abbiano ancora avuto inizio le operazioni relative alla prima delle votazioni in quella Serata previste; b) venga a registrarsi il venir meno, per qualsiasi causa, del numero minimo dei componenti dell’organo. Ove però il caso di cui alla lettera b) si verifichi nel corso di una votazione, questa deve essere ripetuta anche da parte del pubblico dei telespettatori. Nel medesimo caso alla lettera b), possono essere ridesignati a far parte dell’organo ricostituendo i componenti già destituiti di diritto per presentazione fuori tempo utile. Salvo che venga a risultare impedito, dimissionario o destituito il Presidente costituito all’atto del primo insediamento dell’organo, nessun mutamento della titolarità della Presidenza di una Giuria può essere operato nel corso di una stessa Serata. A determinazione discrezionale insindacabile della Miren, nel caso in cui per l’assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati si celebri più di una matinée, la composizione della Commissione Giudicatrice di cui al quarto comma può rimanere sempre invariata oppure variare da matinée a matinée. Si applicano alla Commissione Giudicatrice le norme in tema di destituzioni e sostituzioni di cui ai commi settimo, ottavo, nono, decimo, undecimo e duodecimo, salvo ovviamente a doversi riferire unicamente alla Miren ogni determinazione ed ogni giudizio ivi menzionati. Il Presidente della Commissione Giudicatrice è sempre designato dalla Miren con determinazione discrezionale insindacabile.
Art. 19)
Commissione di Garanzia
Dal momento successivo a quello di conclusione delle Prefinali Nazionali, è insediata nella località sede delle Selezioni Finali una Commissione di Garanzia formata da tre Avvocati legalmente esercenti designati dalla Miren di concerto con la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, e deputata a vigilare, dando le opportune disposizioni, sulla regolarità delle operazioni concorsuali e sulla retta applicazione delle norme del presente Regolamento, nonché a risolvere in via immediata ogni dubbio interpretativo o questione applicativa che in ordine a tali norme fosse a insorgere. La Commissione, che elegge nel suo seno un Presidente e un Segretario, ha potestà di accesso ad ogni atto od operazione concorsuale e può procedere d’ufficio in qualsiasi momento o circostanza. Le sue determinazioni sono adottate a maggioranza, non sono soggette a formalità particolari, sono insindacabili ed immediatamente vincolanti per le concorrenti, l’organizzazione del Concorso, la Commissione Tecnica, la Giuria di Spettacolo, gli addetti ai sistemi di elaborazione dei dati di voto. Nel corso degli spettacoli televisivi della Serata delle Selezioni Finali e della Serata Finale, la Commissione delibera in composizione monocratica, in persona del Presidente, il quale può in ogni momento adottare anche d’ufficio, su eventuali dubbi interpretativi o questioni applicative del presente Regolamento, determinazioni insindacabili vincolanti per l’organiz-zazione del Concorso, per le concorrenti, per la Commissione Tecnica e per la Giuria di Spettacolo, nonché per l’emittente televisiva e dunque anche per i suoi eventuali appaltatori incaricati dell’elaborazione dei dati di voto, il Presentatore degli spettacoli ed i commissionari e gestori del Televoto, tutti i quali ultimi, per l’effetto, sono tenuti alla preventiva sottoscrizione del presente Regolamento. La Commissione permane in carica anche dopo la conclusione della Finale per ogni eventuale questione residuante o solo successivamente insorta.
Art. 20)
Matinée delle Selezioni Finali – Assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati – Candidate di riserva e loro subentro
Nella matinée, o nelle matinée, delle Selezioni Finali si procede, con la partecipazione alla gara di tutte le 60 (sessanta) ammesse, all’assegnazione dei Titoli Nazionali Abbinati. I Titoli sono assegnati nell’ordine stabilito a determinazione discrezionale insindacabile della Miren. La Commissione, previa sfilata delle concorrenti al suo cospetto, sottopone a valutazione le medesime e forma per ogni Titolo Nazionale Abbinato una graduatoria comprendente, oltre alla vincitrice, una seconda, una terza e una quarta concorrente a seguire nell’ordine, in funzione di candidate di riserva. Le candidate di riserva, nell’ordine di graduatoria, subentrano di diritto alla vincitrice, o alla precedente candidata di riserva eventualmente già subentrata a quest’ultima, ove sopravvenga una delle seguenti situazioni: a) conseguimento da parte della vincitrice, o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata, del Titolo di Miss Italia 2011; b) esclusione dal Concorso della vincitrice o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata; c) rinuncia al Titolo, o ritiro dal Concorso per impedimento o qualsiasi altra ragione, della vincitrice o della precedente candidata di riserva ad essa eventualmente già subentrata. E’ comunque condizione per il subentro che la candidata di riserva non abbia frattanto già vinto un altro Titolo Nazionale Abbinato, salvo si tratti del Titolo di Miss Fair Play 2011 o di uno dei Titoli omonimi di testate di stampa periodica detti alla lettera A.2) dell’Art. 3). La Commissione delibera in camera di consiglio, secondo le formalità stabilite dal Presidente, e qualsiasi conflitto di giudizi che risulti non superabile mediante votazione a maggioranza è risolto a determinazione insindacabile del Presidente. A determinazione discrezionale insindacabile della Miren di concerto con la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, la proclamazione delle vincitrici dei Titoli può, a scopo spettacolare, essere differita fino alla Serata delle Selezioni Finali o alla Serata Finale, o differita in parte fino all’una ed in parte fino al-l’altra di tali Serate, ed anche venire effettuata nel quadro di artifici spettacolari atti ad alimentare l’attesa del pubblico, quali la preventiva presentazione a quest’ultimo di una rosa fittizia di possibili vincitrici comprendente la vincitrice effettiva senza però indicazione alcuna atta a farla riconoscere, o altri similari.
Art. 21)
Norme speciali per il Titolo di Miss Fair Play
Il Titolo Nazionale Abbinato di Miss Fair Play 2011, in quanto concepito come riconoscimento alla concorrente dimostratasi più leale, gentile e solidale verso le compagne, è assegnato mediante votazione ad opera delle stesse 60 (sessanta) ammesse alle Selezioni Finali nonché delle riserve in carica, le quali concorrono anch’esse all’assegnazione. La votazione è effettuata in apposita riunione, presieduta da un componente della Commissione di Garanzia di cui al precedente Art. 19), mediante compilazione di pugno, da parte di ciascuna delle sessanta ammesse e di ciascuna delle riserve in carica, di una scheda cartacea recante fino a tre preferenze. Le preferenze sono espresse mediante indicazione del nome per esteso e del numero di gara delle concorrenti prescelte, e la scheda è sottoscritta per esteso dalla votante. Non sono ammesse, e se espresse comportano la nullità della scheda, preferenze a favore della votante stessa. Lo scrutinio, in considerazione della possibilità di cui al seguente settimo comma, è effettuato in camera di consiglio, ad opera della Commissione di Garanzia, ed il Titolo è assegnato alla concorrente che abbia riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso in cui, in testa alla classifica, si dia una situazione di parità, il Titolo è assegnato ex aequo alle concorrenti in parità. La proclamazione della vincitrice può essere differita come all’ultimo comma del precedente Art. 20).Tutte le operazioni di votazione e di scrutinio sono effettuate al cospetto del Notaro di cui alla lettera M) del successivo Art. 24), che provvede alla relativa verbalizzazione. Le schede di votazione sono allegate al verbale di scrutinio.
Art. 22)
Serata delle Selezioni Finali
Partecipano alla gara della Serata tutte le 60 (sessanta) ammesse alle Selezioni Finali. La gara, che prevede l’esibizione delle concorrenti in numeri di genere artistico-spettacolare, o ludico-spettacolare, o consimile, si articola in tre fasi successive. Nella prima fase, tutte le 60 (sessanta) concorrenti sono sottoposte alla votazione congiunta della Giuria Tecnica e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto. Formata la classifica di votazione, le prime 50 (cinquanta) piazzate sono dichiarate ammesse alla seconda fase, e le ultime 10 (dieci) piazzate sono invece dichiarate eliminate dalla gara. Nella seconda fase, le 50 (cinquanta) come sopra ammesse sono sottoposte a nuova votazione congiunta da parte della Giuria Tecnica e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto. Formata la classifica di votazione, le prime 40 (quaranta) piazzate sono dichiarate ammesse alla terza fase, e le ultime 10 (dieci) piazzate sono invece dichiarate eliminate dalla gara. Nella terza fase, le 40 (quaranta) come sopra ammesse sono sottoposte ad ulteriore votazione congiunta da parte della Giuria Tecnica e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto. Formata la classifica di votazione, le prime 30 (trenta) piazzate sono dichiarate ammesse alla Finale, e le ultime 10 (dieci) piazzate sono invece dichiarate eliminate dalla gara. Si hanno in tal modo, alla conclusione della Serata, 30 (trenta) ammesse alla gara della Finale, e complessivamente 30 (trenta) eliminate dalla gara (le dieci della prima fase, le dieci della seconda fase e le dieci della terza fase). Il voto, la formazione delle classifiche e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono regolati dalle norme comuni di cui al successivo Art. 24). Le modalità di presentazione al pubblico delle concorrenti sono determinate a discrezione tecnica della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, con deliberazioni insindacabili delle istanze competenti adottate sulla base delle esigenze tecnico- artistiche degli spettacoli nel cui quadro si inseriscono le operazioni concorsuali.
Art. 23)
Finale
Partecipano allo spettacolo della Serata Finale sempre tutte le 60 (sessanta) ammesse alla Selezioni Finali. Partecipano alla gara finale per l’assegnazione del Titolo di Miss Italia 2011 esclusivamente le 30 (trenta) candidate qualificate come all’articolo precedente. La gara, sempre contemplante l’esibizione delle concorrenti in numeri di genere artistico-spettacolare o ludico-spettacolare o consimile, si articola in cinque successive sessioni: I) Nella Prima Sessione, le 30 (trenta) candidate sono sottoposte a votazione congiunta della Giuria e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto, onde selezionarsi, per rimanere in gara, 20 (venti) di esse. All’esito, le prime 20 (venti) classificate sono proclamate ammesse alla Seconda Sessione, mentre le ultime dieci classificate sono dichiarate definitivamente eliminate dalla gara. II) Nella Seconda Sessione, le 20 (venti) candidate ammessevi come al punto precedente sono sottoposte a votazione congiunta della Giuria e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto, onde selezionarsi, per rimanere in gara, 10 (dieci) di esse. All’esito, le prime 10 (dieci) classificate sono proclamate am-messe alla Terza Sessione, mentre le ultime dieci classificate sono dichiarate definitivamente eliminate dalla gara. III) Nella Terza Sessione, le 10 (dieci) candidate ammessevi come al punto precedente sono sottoposte a votazione congiunta della Giuria e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto, onde selezionarsi, per rimanere in gara, 5 (cinque) di esse. All’esito, le prime 5 (cinque) classificate sono proclamate am-messe alla Quarta Sessione, mentre le ultime cinque classificate sono dichiarate definitivamente eliminate dalla gara. IV) Nella Quarta Sessione, le 5 (cinque) candidate ammessevi come al punto precedente sono sottoposte a votazione congiunta della Giuria e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto, onde selezionarsi, per rimanere in gara, 3 (tre) di esse. All’esito, le prime 3 (tre) classificate sono proclamate ammesse alla Quinta Sessione, mentre l’ultima è proclamata terza classificata del Concorso. V) Nella Quinta Sessione, ed ultima, le 3 (tre) candidate ammessevi come al punto precedente sono sottoposte a votazione del solo pubblico dei telespettatori mediante il Televoto onde addivenirsi alla formazione della classifica finale del Concorso. All’esito, la prima classificata è proclamata Miss Italia 2011. Il voto, la formazione delle classifiche e la proclamazione dei risultati della votazione sono regolati dalle norme comuni di cui al successivo Art. 24).
Art. 24)
Votazioni e altri atti delle Selezioni Finali e della Finale –– Norme generali
Per le votazioni e gli altri atti ed operazioni della Serata delle Selezioni Finali e della Serata Finale, per la formazione delle classifiche di votazione, e per ogni eventualità in cui fossero a registrarsi in corso di gara ritiri od esclusioni di concorrenti, si applicano, salvo sia diversamente disposto, le regole a seguire. A) Voto delle Giurie Tutte le votazioni delle Giurie sono effettuate mediante selezione da parte dei componenti, su visualizzatori a iconotigma, dei numeri di identificazione delle concorrenti volta a volta preferite, entro i limiti di preferenze esprimibili di cui al prospetto in avanti. I visualizzatori e il relativo sistema sono precollaudati al cospetto del Notaro di cui alla successiva lettera M) e della Commissione di Garanzia di cui all’Art. 19). Ciascun giurato opera la selezione dei voti di propria mano, sul visualizzatore a lui assegnato. Ciascun giurato può esprimere: a) 10 (dieci) preferenze al massimo in ciascuna delle tre sessioni di voto della Serata delle Selezioni Finali; b) 8 (otto) preferenze al massimo nella votazione della Prima Sessione della Serata Finale; c) 5 (cinque) preferenze al massimo nella votazione della Seconda Sessione della Serata Finale; d) 3 (tre) preferenze al massimo nelle votazioni della Terza e della Quarta Sessione della Serata Finale; e) 1 (una) preferenza al massimo nella votazione della Quinta Sessione della Serata Finale ed in quella di ballottaggio di cui alla successiva lettera H). In tutte le votazioni, possono essere votate soltanto le concorrenti effettivamente in competizione nella singola sessione di gara cui la votazione pertiene. Non è ammessa l’astensione. Gli applicativi di gestione dei sistemi di votazione sono predisposti onde non consentire o rifiutare automaticamente voti a favore di concorrenti non effettivamente in competizione nella sessione di gara cui la votazione pertiene, o preferenze ulteriori rispetto al massimo volta a volta ammesso. Tuttavia, in ogni eventualità in cui l’applicativo accusi disfunzioni ed il sistema accetti voti irregolari: si hanno per nulle le preferenze espresse a favore di concorrenti non effettivamente in competizione nella sessione di gara cui la votazione pertiene; si hanno per nulli i voti contemplanti espressione di un numero di preferenze superiore a quello consentito giusta il prospetto di cui al precedente quarto capoverso. L’applicativo di gestione dei sistemi è predisposto anche onde consentire, ma soltanto entro l’intervallo di tempo detto alla successiva lettera C) e comunque entro la conferma definitiva del voto, la correzione o modifica di voti già espressi . Tuttavia, in ogni eventualità in cui la procedura di correzione risulti non funzionante, non sono ammesse modalità di correzione alternative e si ha per definitivo il voto già espresso. B) Televoto In tutte le votazioni previste, i telespettatori possono esprimere le proprie preferenze a mezzo del telefono, da utenze fisse site nella propria abitazione o in altro luogo di loro appartenenza, oppure, in alternativa o in concorso, a mezzo messaggi via SMS (Short Message System) inoltrati da utenza mobile in loro possesso attraverso il sistema del Televoto. Il servizio di Televoto è fornito dalla RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, in collaborazione con la Telecom Italia SpA e la Olisistem-ITQ Consulting SpA con la Telecom Italia che, in qualità di serving provider, ne richiede l’apertura alla Vodafone Omnitel NV, alla Wind Telecomunicazioni SpA, alla H3G SpA, alla Poste Mobile SpA, ciascuna per i propri clienti. Il servizio è gestito da detti operatori in autonomia tecnica, nei rispettivi ambiti di competenza, secondo le regole in avanti. La Miren si intende pertanto immune da ogni responsabilità o corresponsabilità in ordine alla gestione tecnica del servizio, e responsabile unicamente della gestione dei dati di voto quali forniti da detti operatori. La fornitura e l’espletamento del servizio di Televoto così come disciplinato dalle disposizioni a seguire, ivi segnatamente comprese quelle di cui al successivo punto B.4), sono conformi a quanto stabilito dal Decreto del Ministro delle Comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145, ad oggetto “Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo”, nonché al “Regolamento in materia di trasparenza e efficacia del servizio di televoto” approvato con Delibera dell’AGCOM N. 38/11/CONS pubblicata sulla GU n° 33 del 10/2/2011. B.1) Televoto tramite chiamata telefonica Il Televoto tramite chiamata telefonica può essere effettuato unicamente dalle utenze fisse site in territorio italiano e gestite dalla Telecom Italia Spa e degli altri operatori telefonici aderenti all’iniziativa, mentre non può essere effettuato da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, o da utenze fisse site al-l’Estero. Gli operatori telefonici aderenti all’iniziativa sono indicati nell’apposita inserzione pubblicata dalla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa sul sito Internet www.missitalia.it. Il Televoto tramite chiamata telefonica si effettua mediante di-gitazione del numero telefonico 894.424 (otto-nove-quattro-quattro-due-quattro), attesa che il messaggio telefonico di risposta preregistrato richieda di digitare il numero di gara della concorrente prescelta, e digitazione infine di tutte e due le cifre di cui tale ultimo numero si compone, secondo l'esemplificazione seguente: - digitazione del numero 894.424; attesa del messaggio di risposta preregistrato; digitazione di 01 se si intende votare la concorrente n° 01, di 02 se si intende votare la concorrente n° 02, e così a seguire, fino a digitazione di 60 se si intende votare la concorrente n° 60. I voti non espressi mediante digitazione di tutte e soltanto le due cifre che compongono il numero di gara della concorrente prescelta non sono in alcun caso validi, e sono automaticamente rifiutati dal sistema. B.2) Televoto mediante messaggio via SMS Il Televoto tramite messaggio via SMS può essere effettuato unicamente dalle utenze mobili gestite dagli operatori TIM (del Gruppo Telecom Italia SpA), Vodafone, Wind, H3G, e Posta Mobile. Non ne è possibile l’effettuazione né da utenze mobili gestite da operatori esteri, né da utenze fisse. Gli operatori telefonici aderenti all’iniziativa sono comunque precisati nell’apposita inserzione pubblicata dalla RAI - Radio-televisione Italiana Spa sul sito Internet www.missitalia.it. Il Televoto tramite messaggio via SMS si effettua mediante composizione di un messaggio costituito dal numero di identificazione della concorrente prescelta, indicato con tutte e due le cifre di cui tale numero di identificazione si compone, ed inoltro del messaggio al numero telefonico 47.84.785 (quattro-sette-otto-quattro-sette-otto-cinque), secondo l’esemplificazio-ne seguente: - apertura del menu SMS; composizione del messaggio mediante digitazione di 01 se si intende votare la concorrente n° 01, di 02 se si intende votare la concorrente n° 02, e così a seguire, fino a digitazione di 60 se si intende votare la concorrente n° 60; inoltro del messaggio al numero 47.84.785. A differenza che per il Televoto tramite chiamata da utenza te-lefonica fissa, il sistema è in grado di “leggere“ anche i numeri di gara compresi tra 01 (“zerouno”) e 09 (“zeronove”) indicati mediante la sola seconda cifra (ovvero “1”, “2”. “3”, e così via fino a “9”), e i numeri di gara indicati in lettere (ovvero “uno”, “due”. “tre”, e così via fino a “sessanta”), ma rimane sempre soluzione preferibile, onde prevenire errori e considerato quanto al seguente capoverso, indicare il numero mediante le due cifre di cui si compone, come dall’esemplifica-zione fatta. Non sono comunque validi, e sono automaticamente rifiutati dal sistema, i voti nei quali: - risulti indicata una sola cifra seguita da altri segni qualsivoglia (punti, virgole, asterischi, cancelletti, etc.), anche se separati da spazio; - risultino indicate due cifre separate da spazi o segni qualsivoglia (punti, virgole, asterischi, cancelletti, etc.); - risultino indicate due cifre seguite da ulteriori cifre o altri segni qualsivoglia (punti, virgole, asterischi, cancelletti, etc.), anche se separati da spazio. Ciascun messaggio di voto valido è confermato all’utente mediante trasmissione di apposito messaggio di conferma, talché in caso di mancata ricezione del messaggio di conferma il voto deve ritenersi non validamente pervenuto. Ciascun messaggio contenente un’espressione di voto non valida, e così pure ciascun messaggio pervenuto al di fuori dell’arco temporale precisato al successivo punto B.3), nonché ciascun messaggio in esubero rispetto al numero massimo di messaggi di voto consentito sessione per sessione come alla lett. a) in avanti, è segnalato all’utente mediante un apposito messaggio gratuito. La certezza della validità del voto è tuttavia fornita solo dal messaggio di conferma, senza che in nessun caso possa farsi affidamento sulla mancata ricezione del messaggio di segnalazione di voto non valido, o intempestivo, o in esubero rispetto al massimo consentito. B.3) Norme comuni ai due tipi di Televoto Sono validi ed efficaci soltanto le telefonate ed i messaggi pervenuti nell’arco di tempo tra il «via al Televoto» e lo «stop al Televoto» annunciati in diretta televisiva dal Presentatore della Serata. Le telefonate e i messaggi pervenuti al di fuori di detto arco temporale sono automaticamente rifiutati dal sistema. Unico momento rilevante ai fini della tempestività della telefonata o del messaggio è quello di arrivo dell’espressione di voto nei sistemi di raccolta dei gestori del Televoto, senza che mai possa rilevare il momento di inoltro anche ove possa aversi, come di norma può aversi nel caso dei messaggi via SMS, apprezzabile asincronia tra l’inoltro e la ricezione, talché le telefonate ed i messaggi pervenuti a destinazione fuori tempo utile sono invalidi e inefficaci anche se inoltrati in tempo utile. E’ possibile votare nello stesso tempo sia mediante chiamata telefonica da utenza fissa sia mediante messaggio da utenza mobile. Il Televoto è tuttavia assoggettato ai seguenti limiti e divieti tassativi: a) In ciascuna delle complessive otto sessioni di voto previste (vale a dire le tre della Serata delle Selezioni Finali e le cinque della Serata Finale, possono effettuarsi dalla stessa utenza fissa ed inviarsi dalla stessa utenza mobile non più di 5 (cinque) telefonate o, rispettivamente, messaggi di voto. b) Con le telefonate e/o i messaggi consentiti si può, a piacimento, sia votare ogni volta la stessa concorrente, sia votare ogni volta una concorrente diversa, sia votare una o alcune volte una concorrente e le altre volte una o più concorrenti diverse. c) In ogni sessione di voto possono essere votate esclusivamente le concorrenti effettivamente in gara nella fase che in quel momento si svolge, con esclusione di tutte le altre concorrenti. d) Le telefonate ed i messaggi in esubero rispetto al limite massimo, o i voti per concorrenti diverse da quelle effettivamente in gara al momento della telefonata o del messaggio, sono automaticamente rifiutati dal sistema. e) Il Televoto è riservato ai maggiorenni. Il numero 894.424 è disabilitabile facendone richiesta all’operatore telefonico. f) Ai sensi dell’art. 5 comma IV del Regolamento approvato con Delibera dell’AGCOM n° 38/11/CONS, pubblicata sulla GU n°33 del 10/2/2011, “E’ vietato esprimere voti tramite sistemi, automatizzati o meno, fissi o mobili, che permettono l’invio massivo di chiamate o SMS né da utenze che forniscono servizi di call center. Gli operatori vigilano sull’effettiva attuazione di questo divieto, con i mezzi a propria disposizione, segnalando senza indugio all’Autorità eventuali anomalie.” B.4) Costi del Televoto Il Televoto è in sé gratuito, ma restano a carico del votante: B.4.a) Per le chiamate da utenza fissa, i costi di traffico telefonico, alla tariffa fissa (indipendente cioè dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata), valida per tutti gli operatori aderenti all’iniziativa, di € 1,00 (uneuroezerocentesimi) IVA inclusa per ciascuna chiamata con la quale effettivamente si esprima un voto valido. Nessun costo comportano pertanto le chiamate con le quali l’utente non esprima voti, oppure esprima voti non validi (per indicazione di un numero di identificazione inesistente o non formulato mediante tutte e due le cifre che lo compongono, per votazione di una concorrente a quel momento non effettivamente in gara, per esubero rispetto al numero massimo consentito, perché pervenute prima del «via al Televoto» o dopo lo «stop al Televoto). B.4.b) Per i messaggi via SMS da utenza mobile, i costi dei messaggi di conferma di ricezione dei messaggi di voto, alla tariffa fissa, valida per tutti gli operatori aderenti all’i-niziativa, di € 1,00 (uneuroezerocentesimi) IVA inclusa per ciascun messaggio di conferma. Nessun costo comportano invece i messaggi di segnalazione di voto non valido (per indicazione di un numero di identificazione inesistente o non formulato in alcuno dei modi validi enumerati al precedente punto B.2, per votazione di una concorrente a quel momento non in gara, per esubero rispetto al numero massimo consentito, perché pervenuti prima del «via al Televoto» o dopo lo «stop al Televoto»). Pertanto, nessun costo comportano i messaggi con i quali l’utente non esprima voti, o esprima voti non validi. Tutti i costi sopradetti sono addebitati sul conto telefonico dell’utenza chiamante (o scalati dal credito disponibile ove l’utente si avvalga di carta ricaricabile) secondo le modalità praticate dall’operatore telefonico, che stabilisce inoltre in autonomia le condizioni di accesso ai propri servizi. B.5) Dati personali del televotante La partecipazione al Televoto comporta per l’utente prestazione di consenso al trattamento dei propri dati personali (ai sensi del D.Lgs. 196/2003) ai rispettivi gestori di Telefonia. Tali gestori rimarranno ciascuno Titolare dei dati dei rispettivi clienti, e li tratterranno nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa (D.Lgs. 196/ 2003 e successive modifiche e/o integrazioni) per i soli fini connessi all’espletamento delle operazioni necessarie allo svolgimento dell’attività di voto e ad eventuali verifiche successive sulla regolarità della procedura. I dati dei partecipanti non saranno comunicati a terzi, salvo il personale incaricato allo svolgimento delle attività necessarie per le finalità suddette, né diffusi. Il trattamento sarà effettuato con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche attraverso strumenti automatizzati. L’utente, in ogni momento, ha comunque la facoltà di esercitare tutti i diritti di accesso, e tutti i diritti in genere previsti dal-l'art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2003), scrivendo al proprio gestore di telefonia e/o alla RAI - Radio Televisione Italiana SpA (Viale Mazzini 14 – 00195 Roma) e/o alla Olisistem-ITQ Consulting SpA. I recapiti dei singoli gestori di telefonia e della Olisistem-ITQ Consulting SpA sono indicati nell’apposita inserzione pubblicata dalla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa sul sito In-ternet: www.missitalia.it. B.6) Segretezza del Televoto Il trattamento dei dati di voto a tutti i fini concorsuali è operato in modo rigorosamente anonimo. B.7) – Pubblicità dei risultati del Televoto Entro 24 (ventiquattro) ore dal termine delle operazioni di Televoto, normalmente coincidente con la chiusura del programma televisivo, tutti i risultati dettagliati delle votazioni, compresi i voti invalidi separatamente evidenziati, sono pubblicati sul sito Internet del programma stesso. B.8) – Richiesta di ulteriori informazioni Per la richiesta di ulteriori informazioni in merito al Televoto da parte degli utenti di telefonia fissa, è attivo 24/24h (ventiquattroresuventiquattro) il numero gratuito 187 della Telecom Italia SpA. Per gli utenti invece di telefonia mobile, è attiva la casella di posta elettronica vas-support@olisistem-itqc.it, oltre a un servizio clienti telefonico al numero 011 2219121 operante dalle ore 09.00 (noveezerominuti) alle ore 21.00 (ventunoezerominuti) 7 (sette) giorni su 7 (sette). In occasione delle Serate delle Selezioni Finali e della Finale, il servizio resterà attivo fino al termine della trasmissione. Il servizio resterà inoltre attivo fino a 60 (sessanta) giorni dopo il termine della trasmissione. B.9) – Eventuali iniziative collegate al Televoto Al Televoto possono risultare associati concorsi a premi, ma simili iniziative riguardano unicamente i soggetti fornitori del servizio, non implicano pertanto alcuna responsabilità o corresponsabilità della Miren, e restano comunque del tutto estranee al Concorso e del tutto ininfluenti ai fini dello stesso. C) Contestualità del voto In tutti i casi in cui è prevista la votazione congiunta della Giuria e del pubblico dei telespettatori mediante il Televoto, il voto della Giuria ed il Televoto devono essere espressi contemporaneamente, nello stesso intervallo di tempo compreso tra il «via al Televoto» e lo «stop al Televoto» annunciati in diretta televisiva dal Presentatore della Serata. D) Voto utile ai fini di classifica In tutte le votazioni il voto utile ai fini di classifica è rappresentato, per tutte le concorrenti e per ciascuna di esse, dal numero risultante dal calcolo di cui alla seguente formula: X + Y 2 dove: X = numero percentuale delle preferenze riportate sul totale delle preferenze espresse dalla Giuria e dal suo Presidente; Y = numero percentuale delle preferenze riportate sul totale delle preferenze espresse dal pubblico dei telespettatori mediante il Televoto. Il numero rappresentante il voto utile è sempre calcolato quantomeno fino all’ottavo decimale. E) Situazioni di parità Qualora, in coda a una classifica formata in base ai numeri risultanti dall’applicazione della formula esposta alla precedente lettera D), si registrino situazioni di parità comportanti eccedenza di candidate rispetto al numero di piazzamenti utili, le concorrenti ex aequo sono riclassificate in base ai soli voti espressi dalla Giuria, vale a dire in base ai soli numeri simboleggiati, nelle stessa formula, dalla lettera “X”. In caso di persistente parità, si ha per dirimente il voto già espresso dal Presidente di Giuria. Nel caso estremo in cui nemmeno il riferimento a tale voto valga a dirimere la parità, la risoluzione della stessa è rimessa alla decisione del medesimo Presidente in funzione di giudice unico insindacabile. Le situazioni di parità sono accertate e dichiarate dal Presidente della Commissione di Garanzia, sentito il Notaro di cui alla successiva lettera M), e lo stesso Presidente impartisce, a mente del quarto comma dell’Art. 19), ogni disposizione in ordine alle sopradette procedure per risolverle. F) Trattamento dei dati di voto Tutti i dati di voto rivenienti dalle votazioni sono raccolti ed elaborati, ai fini della formazione delle classifiche, mediante elaboratori elettronici digitali forniti dalla Rai – Radiotelevisione Italiana Spa o da appaltatori di sua fiducia, e serviti da personale tecnico della stessa RAI ovvero di tali appaltatori. I dati del Televoto sono però raccolti alla fonte, e forniti già pre-elaborati mediante ripartizione concorrente per concorrente, dai gestori del servizio. Tutte le operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati, salvo ovviamente quelle eseguite a monte dai gestori del servizio, sono svolte sotto la vigilanza della Commissione di Garanzia, la quale è costituita a responsabile della relativa regolarità. G) Segretezza del voto – Cautele Salvo quanto al punto B./9) sopra, al fine di non influenzare l’andamento della gara e delle votazioni, e comunque a garanzia di trasparenza del Concorso anche per ogni eventualità in cui, in forza delle leggi in materia, la competente Pubblica Amministrazione fosse ad associarvi o a consentirvi l’asso-ciazione di giochi o scommesse, fino a tutta la conclusione della Finale la conoscenza dei dati di voto complessivi rimane riservata al Notaro di cui alla lettera M) ed alla Commissione di Garanzia di cui all’Art. 19), salvo ovviamente per quanto di inevitabile conoscenza da parte del personale tecnico addetto ai sistemi di raccolta ed elaborazione degli stessi dati. Pertanto, fino alla conclusione della Finale in nessun caso i dati del Televoto e i dati di voto complessivi possono essere resi noti o comunque conoscibili alle concorrenti, ai giurati, al pubblico, o a terzi qualsivoglia. Successivamente alla conclusione della Finale i dati di voto sono liberamente accessibili da parte delle concorrenti e dei giurati che ne facciano richiesta, salva la facoltà della Miren di consentirvi l’accesso anche a terzi o, ed anche di divulgarli. Sempre onde non influenzare l’andamento della gara e delle votazioni, all’esito di ogni votazione le concorrenti qualificate sono proclamate in ordine non corrispondente a quello di classificazione, e in pari modo sono dichiarate le eliminate, senza che in alcun caso sia data comunicazione o notizia ai giurati, alle concorrenti e al pubblico dell’ordine di piazzamento delle une o delle altre, restando ammessa la sola precisazione al pubblico del piazzamento detenuto dalle concorrenti chiamate a subentrare a ritirate o escluse a mente della normativa di cui alla successiva lettera I). Ancora allo stesso fine, e comunque onde evitare che le concorrenti interessate risultino poste in maggior rilievo rispetto alle altre, tutte le procedure per risolvere situazioni di parità, sono espletate “fuori onda”: H) Norme speciali per la Finale Qualora si registri una situazione di parità in testa alla classifica di voto della quinta ed ultima sessione della Finale, si procede ad ulteriore votazione di ballottaggio, e così ad oltranza fino a ottenersi un risultato dispari. La cautela al penultimo capoverso della lettera G) non si applica per la proclamazione della quinta e quarta classificata nella Quarta Sessione, né in sede di Quinta Sessione, mentre la cautela all’ultimo capoverso ibidem non trova applicazione per le ulteriori votazioni dette al capoverso precedente. I) Ritiro o esclusione di concorrenti in corso di gara e relativa sostituzione I.a) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti anteriormente al lancio della votazione della prima fase della Serata delle Selezioni Finali, subentrano alle ritirate o escluse le riserve dette al n. 7) dell’Art. 16) fino a reintegrazione del numero di sessanta concorrenti o in mancanza fino ad esaurimento delle riserve stesse. I.b) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti nel corso della votazione della prima fase della Serata delle Selezioni Finali, si procede oltre nella votazione senza darsi luogo a sostituzioni, ma la classifica di votazione è formata espungendone le ritirate o escluse. Ove tuttavia, formata la classifica, si riscontri la permanenza in gara di meno di cinquanta concorrenti, sono chiamate a subentro le riserve fino a riaversi cinquanta concorrenti, o in mancanza fino ad esaurimento delle riserve stesse. I.c) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della seconda fase della Serata delle Selezioni Finali, sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso tra le cinquanta concorrenti, sono chiamate a subentrare alle ritirate o escluse, gradatamente: a) la cinquantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della prima fase; b) le ri-serve. I.d) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti nel corso della votazione della seconda fase della Serata delle Selezioni Finali, si procede oltre nella votazione senza darsi luogo a sostituzioni, ma la classifica di votazione è formata espungendone le ritirate o escluse. Ove però, formata la classifica, si riscontri la permanenza in gare di meno di quaranta concorrenti, sono chiamate a subentro, fino a riaversi quaranta concorrenti, le enumerate al punto che precede, nell’ordine ivi previsto. I.e) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali, sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso tra le quaranta concorrenti, sono chiamate a subentrare alle ritirate o escluse, gradatamente: a) la quarantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della seconda fase; b) la cinquantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della prima fase; c) le riserve. I.f) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti nel corso della votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali, si procede oltre nella votazione senza darsi luogo a sostituzioni, ma la classifica di votazione è formata espungendone le ritirate o escluse. Ove però, formata la classifica, si riscontri la permanenza in gare di meno di trenta concorrenti, sono chiamate a subentro, fino a riaversi trenta concorrenti, le enumerate al punto che precede, nell’ordine ivi previsto. I.g) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della Prima Sessione della Serata Finale, sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso tra le trenta concorrenti, sono chiamate a subentrare alle ritirate o escluse, gradatamente: a) la trentunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali; b) la quarantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della seconda fase della stessa Serata; c) la cinquantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della prima fase della stessa Serata; d) le riserve. I.h) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti nel corso della votazione della Prima Sessione della Finale, si procede oltre nella votazione senza darsi luogo a sostituzioni, ma la classifica di votazione è formata espungendone le ritirate o escluse. Ove però, formata la classifica, si riscontri la permanenza in gare di meno di venti concorrenti, sono chiamate a subentro, fino a riaversi venti concorrenti, le enumerate al punto che precede, nell’ordine gradato ivi previsto. I.i) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della Seconda Sessione della Finale, sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso tra le venti concorrenti, sono chiamate a subentrare alle ritirate o escluse, gradatamente: a) la ventunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Prima Sessione; b) la trentunesima e, nell’ordine, le suc-cessive classificate nella votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali; c) la quarantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della seconda fase della stessa Serata; d) la cinquantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della prima fase della stessa Serata; e) le riserve. I.k) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti nel corso della votazione della Seconda Sessione della Finale, si procede oltre nella votazione senza darsi luogo a sostituzioni, ma la classifica di votazione è formata espungendone le ritirate o escluse. Ove però, formata la classifica, si riscontri la permanenza in gare di meno di dieci concorrenti, sono chiamate a subentro, fino a riaversi dieci concorrenti, le enumerate al punto che precede, nell’ordine ivi previsto. I.l) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della Terza Sessione della Finale, sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso tra le dieci concorrenti, sono chiamate a subentrare alle ritirate o escluse, gradatamente: a) l’undice-sima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Seconda Sessione; b) la ventunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Prima Sessione; c) la trentunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali; d) la quarantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della seconda fase della stessa Serata; e) la cinquantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della prima fase della stessa Serata; f) le riserve. I.m) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti nel corso della votazione della Terza Sessione della Finale, si procede oltre nella votazione senza darsi luogo a sostituzioni, ma la classifica di votazione è formata espungendone le ritirate o escluse. Ove però, formata la classifica, si riscontri la permanenza in gare di meno di cinque concorrenti, sono chiamate a subentro, fino a riaversi dieci concorrenti, le enumerate al punto che precede, nell’ordine ivi previsto. I.n) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della Quarta Sessione della Finale, sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso tra le cinque concorrenti, sono chia-mate a subentrare alle ritirate o escluse, gradatamente: a) la sesta e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Terza Sessione; b) l’undicesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Seconda Sessione; c) la ventunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Prima Sessione; d) la trentunesima e, nell’ordi-ne, le successive classificate nella votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali; e) la quarantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della seconda fase della stessa Serata; f) la cinquantunesima e, nel-l’ordine, le successive classificate nella votazione della prima fase della stessa Serata; g) le riserve. I.o) Nel caso in cui sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso di concorrenti nel corso della votazione della Quarta Sessione della Finale, si procede oltre nella votazione senza darsi luogo a sostituzioni, ma la classifica di votazione è formata espungendone le ritirate o escluse. Ove però, formata la classifica, si riscontri la permanenza in gare di meno di tre concorrenti, sono chiamate a subentro, fino a riaversi dieci concorrenti, le enumerate al punto che precede, nell’ordine ivi previsto. I.p) Nel caso in cui, anteriormente al lancio della votazione della Quinta Sessione della Finale, sopravvengano ritiri o esclusioni dal Concorso tra le tre concorrenti, sono chiamate a subentrare alle ritirate o escluse, gradatamente: a) la quarta e la quinta classificata nella votazione della Quarta Sessione; b) la sesta e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Terza Sessione; c) l’undicesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Seconda Sessione; d) la ventunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della Prima Sessione; e) la trentunesima e, nel-l’ordine, le successive classificate nella votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali; f) la quarantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della seconda fase della stessa Serata; g) la cinquantunesima e, nell’ordine, le successive classificate nella votazione della prima fase della stessa Serata; h) le riserve. I.q) In tutti casi contemplati ai punti precedenti, è condizione necessaria per l’effettivo subentro delle chiamate che esse non risultino già ritirate o escluse a loro volta. I.r) Nel caso in cui, successivamente al lancio della votazione della Quinta Sessione della Finale, sopravvenga il ritiro o l’esclusione dal Concorso di una delle tre contendenti, il Titolo di Miss Italia 2011 è assegnato a quelle delle due restanti concorrenti che riporti il miglior voto secondo la formula di cui alla precedente lettera D), quale che risulti, all’esito della votazione, il voto riportato dalla ritirata o esclusa. I.s) Nel caso in cui, successivamente al lancio della votazione della Quinta Sessione della Finale, sopravvenga il ritiro o l’esclusione dal Concorso di due delle tre contendenti, il Titolo di Miss Italia 2011 è senz’altro assegnato all’altra, quali che siano i risultati della votazione. I.t) Nel caso in cui, successivamente al lancio della votazione della Quinta Sessione della Finale, sopravvenga il ritiro o l’esclusione dal Concorso di tutte e tre le contendenti, il Titolo è rimesso in palio tra le prime tre che non risultino già ritirate o escluse anch’esse, o non si identifichino con le medesime tre contendenti per effetto di precedente subentro, del seguente ordine: a) quarta e quinta classificata nella votazione della Quarta Sessione; b) sesta e, gradatamente, successive classificate nella votazione della Terza Sessione; c) undicesima e, gradatamente, successive classificate nella votazione della Seconda Sessione; d) ventunesima e, gradatamente, successive classificate nella votazione della Prima Sessione; e) trentunesima e, gradatamente, successive classificate nella votazione della terza fase della Serata delle Selezioni Finali; f) quarantunesima e, gradatamente, successive classificate nella votazione della seconda fase della stessa Serata; g) cinquantunesima e, gradatamente, le successive classificate nella votazione della prima fase della stessa Serata; h) riserve. I.v) Salvo quanto previsto per il caso particolare delle Miss – Regione (ovvero Emilia o Romagna) di cui al successivo punto I.x),, le riserve subentrano sempre nell’ordine di piazzamento nella classifica di cui al n. 6) dell’Art. 16), assumono sempre il numero di identificazione della sostituita, e subentrano sempre con il Titolo da esse portato, a meno che la Miren, per esigenze di spettacolo, non disponga che assumano la fascia della sostituita. Si applica, in quest’ultima ipotesi, la disciplina di cui al n. 9) dell’Art. 16). I.x) Nel caso particolare in cui sopravvenga il ritiro o l’esclusione dal Concorso di taluna delle Miss – Regione (ovvero Emilia o Romagna) anteriormente al lancio della votazione della prima fase della Serata delle Selezioni Finali, subentra in suo luogo, assumendone il numero di identificazione, la succedente nel Titolo secondo le norme comuni, vale a dire la prima piazzata a seguire nella classifica della finale regionale per la relativa assegnazione, che non risulti a sua volta ritirata o esclusa dal Concorso. La succedente nel Titolo subentra sia se figuri tra le sessanta ammesse alle Selezioni Finali o tra le riserve, sia se non vi figuri. Se però non figuri tra le sessanta ammesse o tra le riserve, subentra solo a condizione che il ritiro o l’esclusione della Miss – Regione sopravvengano prima della mezzanotte del secondo giorno antecedente quello stabilito per la Serata delle Selezioni Finali, e a condizione altresì che si presenti presso la sede di queste ultime non oltre le ventiquattro ore dal ricevimento della comunicazione di invito. La comunicazione di invito è fatta a mezzo telegramma, ma qualora il ritiro o l’esclusione dal Concorso della Miss – Regione sopravvengano oltre il quarto giorno antecedente quello stabilito per la per la Serata delle Selezioni Finali, può essere validamente fatta anche a mezzo telecopiatrice, posta elettronica o telefono. In tutti i casi di mancato avveramento delle condizioni di subentro della succedente nel Titolo, precisate al precedente terzo capoverso, subentra alla Miss – Regione ritirata o esclusa, assumendone in “prestito” il Titolo, l’anziana delle concorrenti della stessa Regione, escluse le detentrici di Titoli Speciali, che figurino tra le sessanta ammesse alla Selezioni Finali o tra le riserve, che non risultino ritirate o escluse a loro volta. Se tra le sessanta ammesse e le riserve non figurino concorrenti della stessa Regione, o tutte quelle che vi figuravano risultino ritirate o escluse, subentra, sempre assumendo in “prestito” il Titolo, la prima nell’ordine delle riserve che non risulti ritirata o esclusa a sua volta o già chiamata a subentro, quale ne sia la Regione di provenienza. Se non rimangano riserve disponibili, e non risulti possibile averne di altre in tempo utile, subentra, sempre assumendo in “prestito” il Titolo, l’anziana delle sessanta ammesse, escluse le detentrici di un altro Titolo Regionale assoluto e le detentrici di Titoli Speciali, che non risulti essere già ritirata o esclusa a sua volta, o non già chiamata a precedente analogo subentro, quale che sia la sua Regione di provenienza, Al posto della subentrante che figuri tra le sessanta ammesse alle Selezioni Finali, subentra a seguire la prima nell’ordine delle riserve che non risulti ritirata o esclusa a sua volta o non già chiamata a subentro, assumendone in “prestito” il Titolo Regionale Abbinato detenuto, il quale, nel caso in cui la subentrante sia la succedente nel Titolo di Miss – Regione (ovvero Emilia o Romagna), passa sempre secondo le norme comuni, ovvero l’altro Titolo Regionale Abbinato eventualmente portato in “prestito”. Se non rimangano riserve disponibili, e non risulti possibile averne di altre in tempo utile, non si dà luogo a subentro e si procede oltre con numero ridotto di partecipanti. In tutti i casi di “prestito” sopra previsti, si applica il disposto di cui all’ultimo capoverso del n. 9) dell’Art. 16). I.y) Tutti i subentri contemplati ai punti precedenti seguono l’ordine cronologico dei ritiri o esclusioni, oppure, in caso di ritiri o esclusioni contemporanei, l’ordine decrescente di anzianità delle ritirate o escluse. I.z) Eventuali situazioni di parità in testa alle classifiche di riferimento sono risolte a norma delle disposizioni di cui alla lettera E). L) Titoli delle ritirate e delle escluse e Titoli nulli Il passaggio dei Titoli detenuti dalle ritirate e dalle escluse è regolato dalle norme generali di cui agli Artt. 34) quinto comma, e 35) terzo e ottavo comma. E’ tuttavia riservata alla Miren la facoltà di concedere alla concorrente ritirata per ragioni di salute serie e comprovate di ritenere il Titolo portato alle Selezioni Nazionali e, in tal caso, può aversi passaggio del Titolo stesso in via unicamente temporanea e limitata ai fini di gara, per cui, alla conclusione del Concorso, la ritirata rientra ipso jure nel pieno ed esclusivo possesso del suo Titolo, e così pure rientra ipso jure nel pieno ed esclusivo possesso del Titolo proprio la subentrante che debba deporlo per assumere quello della ritirata. Qualora, nel corso delle Selezioni Finali, sopravvenga l’ac-certamento di nullità del Titolo detenuto da taluna delle sessanta ammesse o da una riserva, la detentrice è esclusa dalla gara e si procede come alla precedente lettera I). Ogni sopravvenuto accertamento di nullità di un Titolo portato in “prestito” resta irrilevante. M) Verbalizzazione per atto pubblico Nelle Serate delle Selezioni Finali e della Finale, tutte le operazioni di votazione e concorsuali in genere si svolgono al cospetto di un Notaro legalmente esercente, che provvede a verbalizzarle per atto pubblico. Lo stesso presenzia anche al collaudo dei sistemi di voto di cui alla lettera A), verbalizza i ritiri, le esclusioni, le sostituzioni di concorrenti e gli altri fatti significativi che fossero a verificarsi in corso di operazioni, e comunque interviene in ogni altro caso dal presente Regolamento previsto.
Art. 25)
Caratteristiche generali delle manifestazioni concorsuali – Riprese e relativa diffusione – Presa d’atto e prestazione di consenso da parte della concorrente
Con l’accettazione del presente Regolamento la concorrente prende atto di quanto alle lettere seguenti e vi presta consenso incondizionato e senza riserve: a) Tutte le manifestazioni concorsuali si svolgono in presenza di pubblico. b) In tutte le manifestazioni concorsuali sono previste sfilate collettive e individuali delle concorrenti, e possono essere contemplate interviste ed esibizioni artistico-spettacolari delle concorrenti stesse (ad esempio: coreografie, quadri scenografici e simili), nonché esibizioni, numeri e interviste di artisti, personalità della cultura o dello sport, rappresentanti di pubbliche istituzioni, personalità in genere, il tutto sempre in presenza di pubblico. c) Tutte le manifestazioni concorsuali possono contenere, e di norma contengono, inserzioni pubblicitarie, e tutte le presen-tazioni, sfilate, interviste ed esibizioni delle concorrenti nel lo-ro quadro previste possono essere, e di norma sono abbinate a messaggi pubblicitari, visivi e/o sonori, di imprese produttrici di prodotti o servizi per il mercato, oppure di Enti e Aziende pubblici. d) Tutte la manifestazioni concorsuali prevedono sfilate nelle quali tutte le concorrenti sono tassativamente tenute ad indossare il body istituzionale del Concorso, conforme al modello stabilito dalla Miren. e) Nel corso di tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali, tutte le concorrenti sono tenute a indossare, salvo diversa disposizione della Miren, gli abiti, i costumi da bagno, le calze, gli altri indumenti e gli accessori loro assegnati in dotazione, fermo s’intende il corrispondente obbligo della Miren di assicurare che tutti tali indumenti e accessori abbiano foggia e caratteristiche rispettose dei comuni canoni di decenza e comunque non pregiudizievoli dell’integrità, della dignità e della reputazione della concorrente. f) Analoghe dotazioni possono essere previste anche per tutte o alcune delle manifestazioni delle Selezioni Regionali, ed in tal caso tutte le concorrenti sono tenute ad indossarle e farne uso salvo diversa disposizione dell’Esclusivista competente, fermo s’intende il corrispondente obbligo di questi di assicurare che ogni indumento e accessorio abbia foggia e caratteristiche come al punto precedente. g) Tutti detti body, indumenti ed accessori recano di norma in evidenza marchi, loghi o altri segni distintivi delle Aziende fornitrici e/o di Aziende o Enti sponsor o patrocinatori del Concorso. h) Tutte le denominazioni dei Titoli in palio possono contenere, e di norma contengono specie per quanto attiene a quelle dei Titoli classificati come Abbinati, marchi, ditte, ragioni sociali, sigle o denominazioni o segni letterali distintivi in genere, di Aziende od Enti sponsor del Concorso. i) In tutte le manifestazioni concorsuali, tutte le vincitrici dei Titoli in palio e tutte le partecipanti già portatrici di altri Titoli sono tenute, salvo diversa disposizione della Miren ovvero, quanto alle manifestazioni delle Selezioni Regionali, del-l’Esclusivista competente, ad indossare fasce e/o altre insegne sulle quali possono essere e di norma sono riprodotti, insieme alla denominazione del titolo vinto o portato, marchi, loghi o segni distintivi in genere di Aziende sponsor o fornitrici del Concorso. j) In tutte le manifestazioni concorsuali tutte le concorrenti sono tenute a sottoporsi alle acconciature ed al trucco volta a volta prescritti dalla Miren ovvero, per quanto riguardante le manifestazioni delle Selezioni Regionali, dall’Esclusivista competente, con uso esclusivo dei prodotti dagli stessi indicati, fermo s’intende il corrispondente obbligo della Miren ovvero dell’Esclusivista di assicurare che si tratti di prodotti in perfetta regola con le normative igienico-sanitarie e che le acconciature ed il trucco siano eseguiti esclusivamente da personale professionista. k) Le ultime tre Serate delle Selezioni Finali e della Finale sono riprese e trasmesse in diretta televisiva dalla Rai – Radiotelevisione Italiana Spa sulla rete Raiuno, possono essere inoltre trasmesse in diretta radiofonica e ritrasmesse in differita televisiva dalla stessa o da altra emittente nonché in differita radiofonica. l) Dette Serate possono essere altresì riprese con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, e di norma sono sempre riprese anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico. m) Possono inoltre aversi da parte della Rai, anzi di norma si hanno per quanto attiene alle Prefinali Nazionali, riprese radiotelevisive, e relative diffusioni in diretta o differita, in ordine a qualsiasi altra manifestazione delle Selezioni Nazionali. n) Tutte le manifestazioni delle Selezioni Nazionali possono comunque essere sempre riprese col mezzo televisivo e/o radiofonico e con ogni altro mezzo offerto od offerendo dalla tecnologia, essendo anzi di norma sempre riprese anche col mezzo fotografico, cinematografico e videoriproduttivo, e tutte le riprese così realizzate possono essere diffuse con qualsiasi modalità e con qualsiasi mezzo, compreso quello telematico. o) Riprese e diffusioni di riprese analoghe alle sopradette possono aversi, e di norma sempre si hanno, anche quanto alle manifestazioni delle Selezioni Regionali. p) La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese radiotelevisive effettuate dalla Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, restano nella titolarità esclusiva della medesima, senza soggezione a limiti di utilizzo spaziali, temporali, modali o mediali e con libera facoltà di cessione o concessione, avendosi anzi di norma concessioni al riguardo in favore della Miren e/o della Miss Italia Srl. q) La proprietà e i diritti di utilizzazione dei materiali di ogni altra ripresa radiotelevisiva e delle riprese fotografiche, cinematografiche, e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Nazionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità della Miren, della Miss Italia Srl e/o dei loro concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, sempre restando i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali, sempre intendendosi il tutto suscettibile di libera cessione o concessione, e sempre avendosi di norma, al riguardo, cessioni o concessioni. r) La proprietà e i connessi diritti di utilizzazione dei materiali di tutte le riprese fotografiche, cinematografiche, radiotelevisive e di ogni altro genere, relative alle manifestazioni delle Selezioni Regionali, restano nella piena, libera e incondizionata disponibilità dell’Esclusivista Regionale competente e/o dei suoi concessionari o aventi causa che le riprese abbiano realizzato, con libera facoltà di cessione o concessione a terzi e sempre intendendosi i diritti di utilizzazione non soggetti a limiti spaziali, temporali, modali o mediali. s) La Miren e la Miss Italia Srl, giusta le condizioni dei contratti intercorrenti con gli Esclusivisti Regionali, sono di norma cessionarie dei diritti di utilizzazione di cui al punto precedente, con libera facoltà, a loro volta, di subcessioni o subconcessioni a terzi. t) Simili subcessioni o subconcessioni da parte della Miren e della Miss Italia Srl sono di norma contemplate nei rapporti contrattuali tra le stesse e la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa.
Art. 26)
Obblighi generali delle partecipanti al Concorso
Ogni concorrente è obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione delle prestazioni che a suo carico ne derivano, tutte le prescrizioni e tutti i divieti dal presente Regolamento stabiliti, sotto le comminatorie volta a volta previste per l’ina-dempimento o la violazione degli stessi. E’ obbligata ad osservare, mediante puntuale esecuzione di ogni prestazione comportamentale che da esse risulti imposta a suo carico, tutte le disposizioni dirette alla gestione organizzativa e alla disciplina del Concorso impartite dalla Miren ovvero, per quanto di loro competenza, dagli Esclusivisti Regionali. E’ inoltre obbligata ad osservare, sempre e comunque: a) il maggior rispetto, la maggiore lealtà e la maggiore soli-darietà verso le compagne; b) il comportamento più corretto sotto il profilo morale, civile e giuridico, sia in sede di operazioni concorsuali che in o-gni altra sede funzionalmente o temporalmente connessa; c) il maggior rispetto: c.1) verso il pubblico presente alle manifestazioni del Concorso; c.2) verso i rappresentanti, il personale e i collaboratori in genere della Miren, gli Esclusivisti Regionali ed i loro rappresentanti, dipendenti e collaboratori in genere, i componenti delle Giurie, delle Commissioni Tecniche operanti in sede di Selezioni Nazionali, la Commissione di Garanzia operante in sede di Selezioni Finali, i presentatori della manifestazioni concorsuali, ogni persona assegnata dalla organizzazione al servizio delle concorrenti e alla salvaguardia della loro sicurezza e riservatezza; c.3) verso i rappresentanti, dipendenti o collaboratori in genere degli Enti e Aziende sponsor del Concorso; c.4) verso i gestori, i responsabili e il personale dei locali o strutture dove le manifestazioni concorsuali si svolgono; c.5) verso i rappresentanti e il personale delle emittenti televisive concessionarie di diritti di ripresa e diffusione delle manifestazioni concorsuali, verso i giornalisti, fotografi e operatori accreditati ad assistervi e a riprenderle, verso i registi, i coreografi, gli scenografi, gli autori, gli assistenti ed ogni altro personale addetto alla preparazione e alla realizzazione degli spettacoli previsti nel quadro delle manifestazioni stesse; c.6) verso gli artisti e le personalità che intervengano a tali spettacoli; c.7) verso ogni altro lavoratore o prestatore d’opera impegnato nell’ambito del Concorso, e in qualsiasi altro ambito al Concorso connesso o riferibile. E’ obbligata ad astenersi da qualsiasi pubblica spendita della propria qualità di partecipante al Concorso in forme, modi e contesti contrari alla comune morale o comunque tali da recare pregiudizio al buon nome e all’immagine del Concorso stesso. E’ obbligata ad astenersi da campagne pubblicitarie, e comunque da ogni azione promozionale in proprio favore, che per le sue modalità risulti incompatibile col carattere dilettantistico e la dignità del Concorso.
Art. 27)
Obblighi specifici delle partecipanti alle Selezioni Nazionali
Tutte le concorrenti ammesse a partecipare alle Selezioni Nazionali sono inderogabilmente tenute all’osservanza di tutti i seguenti obblighi e divieti: a) osservare in ogni momento, sia in sede di operazioni concorsuali che in qualsiasi altra sede, una condotta assolutamente irreprensibile sotto il profilo morale e civile; b) partecipare ad ogni manifestazione o iniziativa, a ogni spettacolo e ripresa radiotelevisiva, e ad ogni prova di spettacoli o riprese radiotelevisive, indicati dalla Miren; c) osservare puntualmente gli orari stabiliti per le iniziative, gli spettacoli, le riprese e le prove dette al punto precedente; d) non farsi ritrarre o riprendere con il mezzo fotografico, cinematografico, televisivo, o qualsiasi altro mezzo, se non dai fotografi e dagli operatori accreditati dalla Miren; e) non prestarsi in alcun caso a posare in modo sconveniente, o a seno scoperto, o tantomeno in nudità; f) non rilasciare dichiarazioni contrarie alla morale; g) non farsi ritrarre o riprendere in alcuna forma e maniera in accostamento con prodotti, marchi, loghi o segni in genere di Aziende diverse da quelle abbinate al Concorso; h) rientrare immediatamente in albergo al termine delle manifestazioni, ivi rimanendo in attesa delle disposizioni impartite dalla Miren; i) rispettare scrupolosamente i diritti e le esigenze personali, d’ordine morale e materiale, delle compagne con le quali condividono le stanze d’albergo assegnate. L’inadempimento o l’inosservanza di anche uno soltanto di tali obblighi e divieti comporta l’esclusione dal Concorso, con le conseguenze previste all’Art. 35), nonché con decadenza della concorrente da ogni copertura assicurativa ed esonero della Miren da ogni e qualsiasi responsabilità.
Art. 28)
Cessione di immagine e diritti
Con l’accettazione del presente Regolamento, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma nel quadro delle manifestazioni concorsuali, nel quadro degli spettacoli su di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale e in qualsiasi altro quadro comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del medesimo e quelle connesse di promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni in genere delle Aziende o Enti sponsor del Concorso: I) alla Miren per quanto di attinenza alle Selezioni Nazionali, con libera ed incondizionata facoltà di sub-cessione o concessione a terzi, in particolare alla Rai – Radiotelevisione Italiana Spa per quanto relativo alle Serate delle Selezioni Finali e della Finale ed ogni altra produzione radiotelevisiva attinente alle Selezioni Nazionali od al Concorso in genere; II) all’Esclusivista Regionale competente per quanto di attinenza alle Selezioni Regionali partecipate, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, e in particolare alla Miren e alla Miss Italia Srl. La cessione si intende estesa a tutte le esibizioni della con-corrente nei medesimi quadri, ivi comprese quelle aventi carattere artistico-spettacolare o consimile. Si intende altresì estesa alle riproduzioni e diffusioni con ogni mezzo, nella loro interezza o in qualsiasi minor parte, con elaborazione o meno, delle riprese fotografiche, cinematografiche, televisive, videotelevisive e sonore, relative ai medesimi quadri ed alle esibizioni e prestazioni ivi rese dalla concorrente, anche se di carattere artistico-spettacolare o consimile, nonché ai risultati di tali esibizioni e prestazioni, operate successivamente alla conclusione del Concorso a qualsivoglia fine e in qualsivoglia sede e contesto, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del Concorso oppure di promozione o pubblicità dei prodotti, servizi marchi, loghi o segni delle Aziende o Enti sponsor del Concorso. Con l’accettazione del presente Regolamento si intende inoltre ceduto dalla concorrente, negli stessi termini di cui sopra ai punti I) e II), ogni diritto relativo ai risultati delle proprie esibizioni e prestazioni nei quadri sopradetti. Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere. Le ulteriori cessioni di diritti in obbligo delle vincitrici di Titoli Nazionali sono regolate come ai due articoli a seguire.
Art. 29)
Obblighi e divieti a carico delle vincitrici di Titoli Nazionali – Cessioni specifiche Le vincitrici dei Titoli Nazionali, nonché le tre candidate di riserva designate per ciascun Titolo Nazionale
Abbinato limitatamente all’obbligo sub lettera a), sono inderogabilmente tenute all’osservanza dei seguenti obblighi e divieti: a) trattenersi, a semplice richiesta della Miren, nella località sede della Finale per gli otto giorni successivi alla conclusione di quest’ultima, e quivi partecipare ai servizi fotografici e/o conferenze o incontri stampa e/o riprese radio e/o televisive dalla Miren indicati; b) partecipare, a semplice richiesta della Miren, ai concorsi internazionali che questa fosse eventualmente ad indicare; c) partecipare, a semplice richiesta della Miren, a manifestazioni di spettacolo o di moda, a trasmissioni televisive o radiofoniche, e consimili, in Italia ed all’Estero; d) prestarsi su semplice richiesta della Miren, anche in giorno festivo e salvo solo diritto a preavviso di almeno giorni 6 (sei), per fotografie, riprese cinematografiche o televisive o da diffondersi per rete telematica (Internet), apparizioni, esibizioni o interventi in sedi televisive o radiofoniche o nel quadro di manifestazioni o eventi di spettacolo in genere, il tutto in qualsivoglia contesto ed anche se nel contesto di iniziative o campagne promozionali o pubblicitarie; e) posare per la realizzazione dei manifesti ufficiali della successiva edizione del Concorso e degli altri concorsi eventualmente abbinati, e intervenire come ospite o giurato alle Selezioni Nazionali delle due successive edizioni del Concorso, il tutto sempre a semplice richiesta della Miren; f) non partecipare, né intervenire in qualsiasi veste, a concorsi di bellezza nazionali o internazionali senza averne avuto preventiva autorizzazione scritta dalla Miren; g) non partecipare ad alcun titolo, vuoi pure semplicemente gratuito, e in alcuna veste, vuoi pure di semplice ospite, a manifestazioni, spettacoli o simili con o senza ripresa televisiva, né posare per foto di moda o pubblicità o per servizi giornalistici, né partecipare in alcuna veste a iniziative o campagne pubblicitarie o promozionali, sfilate, esibizioni di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione scritta dalla Miren; h) non rilasciare interviste o dichiarazioni pubbliche comportanti spendite del Titolo, o riferimenti al Titolo o al Concorso, senza preventiva autorizzazione scritta dalla Miren; i) non posare per fotografie di nudo o comunque farsi ritrarre con qualsiasi mezzo in pose di nudo. La durata degli obblighi e divieti di cui alle lettere da b) a i) è stabilita fino a tutto il 31 dicembre 2012. Le stesse vincitrici sono altresì sempre tenute, senza limiti di durata, all’osservanza degli obblighi e divieti comuni stabiliti, a carico delle vincitrici di Titoli, al successivo Art. 34). Con l’accettazione di un Titolo Nazionale, la vincitrice cede in esclusiva alla Miren, con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, ogni diritto di utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma in qualsiasi sede, contesto, forma e modo, e con qualsiasi mezzo conosciuto o di futura concezione, fino a tutto il 31 dicembre 2012, e fino a tutto il 31 dicembre 2013 per quanto riguarda la Miss Italia 2011, Cede inoltre in esclusiva alla Miren, sempre con libera e incondizionata facoltà di subcessione o concessione a terzi, il diritto di utilizzo senza limiti di spazio, tempo, mezzo, scopo o di qualsivoglia altro genere, di ogni ripresa con qualsiasi mezzo effettuata e di ogni risultato delle prestazioni rese in adempimento degli obblighi di cui al primo comma e comunque in adempimento di ogni obbligo a suo carico risultante dal presente Regolamento. L’eventuale rinuncia al Titolo dopo la sua accettazione non produce, salvo che la Miren vi consenta espressamente e per iscritto, alcuna cessazione degli effetti di dette cessioni né alcuna estinzione degli obblighi previsti dal presente articolo.
Art. 30)
Obblighi e divieti particolari a carico della vincitrice del Titolo di Miss Italia
Oltre che a tutto quanto precisato al precedente Art. 29), la vincitrice del Titolo di Miss Italia 2011 è inderogabilmente tenuta: A) ad intervenire alla Finale dell’edizione 2012 del Concorso per partecipare alla cerimonia di passaggio del Titolo alla nuova vincitrice, e comunque a qualsiasi manifestazione o spettacolo della stessa edizione che la Miren fosse ad indicare; B) a non fare spendita o uso pubblico, in qualsiasi forma, del Titolo di Miss Italia 2011 senza preventiva autorizzazione scritta della Miren.
Art. 31)
Corrispettivi delle cessioni e prestazioni
Le cessioni al precedente Art. 28), e le prestazioni di fare o non fare derivanti a suo carico dalle previsioni agli Artt. 25) e 26) per quanto non costituente mera osservanza della disciplina concorsuale, si intendono fatte e rese dalla concorrente a fronte della promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivantele dalla partecipazione al Concorso in ragione della speciale rinomanza e popolarità di esso, senza che mai possano reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e senza che dall’altra parte possano mai reclamarsi corrispettivi o rimborsi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione. Analogamente, le prestazioni e cessioni a favore della Miren rese e fatte dalla vincitrici di Titoli Nazionali ai sensi del precedente Art. 29), sempre per quanto non costituisca mera osservanza della disciplina concorsuale o non sia riconducibile a mera esigenza funzionale del Concorso, si intendono rese e fatte dalla titolata a fronte della specifica promozione e valorizzazione del proprio nome e della propria immagine derivantele dai Titoli portati, senza che possano mai reclamarsi da parte sua ulteriori corrispettivi per le stesse cessioni e prestazioni, e dall’altra parte mai reclamarsi corrispettivi di sorta per la stessa promozione e valorizzazione. Per le prestazioni di cui alle lettere da a) ad e) dell’Art. 29) è comunque sempre riconosciuto alla titolata il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie e documentate, esteso anche ad un genitore o al tutore ove essa sia minore di età. Per ogni prestazione resa successivamente alla conclusione del Concorso a beneficio di Aziende sponsor (pose per fotografie, spot o riprese in genere, sfilate o esibizioni in genere, partecipazioni o interventi testimoniali a convention, mostre, fiere, rassegne, e quant’altro) resta in obbligo della Miren di garantire che la titolata percepisca, da parte di tali Aziende, un compenso non inferiore ad € 250,00.= (duecentocinquan-taeuroezerocentesimi) netti giornalieri, oltre rimborso delle spese di viaggio e soggiorno necessarie e documentate esteso anche ad un genitore, o al tutore, ove la titolata sia minore di età. Resta ovviamente in facoltà della titolata di accettare per tali prestazioni compensi o trattamenti deteriori, ma salvo ad esonerare la Miren dalla garanzia suddetta. Resta comunque esclusa qualsiasi responsabilità o corresponsabilità della Miren in ordine ai rapporti relativi alle stesse prestazioni e ad ogni altro connesso, i quali rimarranno regolati da autonomi contratti tra la titolata e le Aziende richiedenti, gravando conseguentemente su queste ultime soltanto anche gli oneri previdenziali e assicurativi di legge. Restano ovviamente sempre a carico della titolata gli adempimenti e gli oneri contributivi e fiscali posti dalla legge a carico del prestatore d’opera. Resta in ogni caso escluso qualsiasi diritto della Miren a provvigioni o rimborsi di ogni specie in relazione ai contratti stipulati dalla titolata con Aziende sponsor o terzi in genere. Gli impegni specifici della Miss Italia 2011 sono regolati da appositi separati contratti.
Art. 32)
Ospitalità delle partecipanti alle Selezioni Nazionali – Rimborso spese di viaggio
A tutte le partecipanti alle Selezioni Nazionali è offerta dalla Miren ospitalità alberghiera completa in Montecatini Terme, in struttura eccellente secondo gli standard locali, dal giorno di arrivo prescritto fino al giorno in cui la concorrente abbia esaurito i propri impegni concorsuali. La sistemazione alberghiera, onde assicurare adeguate possibilità di socializzazione, è di norma prevista in stanze da condividere con altre partecipanti. A tutela dell’incolumità e della riservatezza delle ospiti è predisposto un servizio di sicurezza operativo ventiquattro ore su ventiquattro. E’ inoltre assicurato alle partecipanti il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno da e per il luogo di residenza, commisurato alla tariffa ferroviaria di seconda classe quale che sia il mezzo di trasporto utilizzato, salvo commisurazione anche alla tariffa di viaggio aereo in classe economica per le residenti nelle isole. Per le partecipanti minori di età, è offerta ospitalità alberghiera completa, ed assicurato il rimborso delle spese di viaggio come sopra commisurato, anche ad uno dei genitori esercente la patria potestà, ovvero al tutore. Il genitore o tutore sono ospitati in struttura diversa da quella di alloggio della concorrente, ma tuttavia sempre di livello e comfort adeguati.
Art. 33)
Dotazioni di beni
E’ assicurata alle partecipanti alle Selezioni Nazionali la dotazione di ogni capo di abbigliamento o bene loro occorrente ai fini della partecipazione alle operazioni del Concorso. Tali beni, che di norma recano i marchi di Aziende fornitrici o sponsor del Concorso, devono essere usati diligentemente e secondo le direttive della Miren.
Art. 34)
Diritti sui Titoli, rinuncia ai Titoli
La proprietà intellettuale esclusiva delle denominazioni dei Titoli posti in palio è della Miss Italia Srl. Salvo diversa, espressa disposizione, qualsiasi Titolo attribuisce alla vincitrice esclusivamente il diritto di ritenerlo e di fregiarsene, e in nessun caso comporta altri diritti verso la Miren, verso la Miss Italia Srl ovvero, per quanto attinente ai Titoli assegnati in sede di Selezioni Regionali, verso gli Esclusivisti Regionali. Il diritto di ritenere il Titolo e di fregiarsene si intende sempre soggetto alle condizioni ed ai limiti derivanti dalle norme in materia di cumulo, di mutamento della denominazione, di soppressione e di passaggio obbligatorio dei Titoli, di decadenza dai Titoli, e da ogni altra norma in materia di Titoli prevista dal presente Regolamento. Si intende inoltre sempre soggetto all’obbligo tassativo della vincitrice di assicurare con la massima diligenza, nell’atto di qualsiasi spendita del Titolo, che questo risulti sempre indicato con la sua denominazione esatta e completa anche dell’anno (2011), e che la spendita sia sempre effettuata con modalità ed in contesti consoni alla dignità del Titolo e del Concorso, conformi alla comune morale, e comunque tali non pregiudicare il buon nome e la storica immagine del Concorso, ovvero il buon nome, l’immagine, i diritti o interessi della Miren, della Miss Italia Srl o dei loro rappresentanti, nonché delle Aziende o Enti sponsor o patrocinatori del Concorso nel caso di Titoli Abbinati recanti in denominazione marchi, loghi o segni distintivi in genere di costoro. La rinuncia ad un Titolo, ovvero il ritiro dal Concorso della portatrice di un Titolo in una fase in cui il relativo possesso costituisca condizione di accesso o di partecipazione, comporta la perdita del Titolo con ogni diritto inerente e connesso, e il passaggio ipso jure del Titolo così perduto alla prima concorrente a seguire la rinunciante o ritirata, nella classifica per la relati-va assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo non cumulabile, salvo non sia altrimenti disposto. Non è ammessa in alcun caso la cessione di un Titolo, e se effettuata essa si intende radicalmente nulla.
Art. 35)
Disciplina del Concorso – Esclusione e decadenza
E’ irrogata alla concorrente l’esclusione dal Concorso al verificarsi di anche una soltanto delle seguenti fattispecie: 1) sopravvenuto venir meno, ovvero sopravvenuta risultanza del difetto, di anche uno soltanto dei requisiti di ammissione (Artt. 8 e 9); 2) accertamento in prosieguo di Concorso dell’inammissibili-tà della domanda di iscrizione (Art. 11); 3) violazione dei vincoli territoriali previsti all’Art. 12); 4) violazione per tre volte del divieto di partecipare ad altre selezioni locali, salvo i casi espressamente consentiti, fatto alla concorrente resasi già vincitrice di una selezione locale oppure già portatrice di un Titolo Regionale Abbinato (Art. 13, punti 7.m e 7.p); 5) violazione del divieto di partecipare alle gare per altri Titoli Regionali Abbinati fatto alla concorrente che ne abbia già vinto uno (Art. 13, punti 8.g.2 ed 8.g.3); 6) partecipazione alle finali di una Regione senza averne il diritto per non averlo conseguito o averlo perduto (Art. 13, punto 8.m); 7) violazione del divieto di partecipare alla gara per il Titolo Speciale di Miss Montecatini Terme o di quello di Miss Reggio Calabria fatto alla concorrente priva dei requisiti prescritti o già detentrice di un Titolo Regionale Abbinato, di un Titolo Provinciale di città capoluogo di Regione o di un altro Titolo Speciale (Art. 13, punti 10.b e10.c ); 8) violazione del divieto di partecipare ad altre gare di Selezioni Regionali fatto alle vincitrici dei Titoli Speciali di Miss Montecatini Terme, di Miss Reggio Calabria, e di Miss Lampedusa (Art. 13, punti 10.d e10.i); 9) tripla violazione del divieto di partecipare a selezioni locali della propria Regione di residenza anagrafica o a selezioni locali o finali di altre Regioni, fatto alla seconda, alla terza e alla quarta nella classifica della gara per il Titolo Speciale di Miss Prima dell’Anno, nonché a tutte le partecipanti alla relativa audizione (Art. 13, punto 9.d ); 10) violazione dell’obbligo di intervenire alle Prefinali Nazionali della concorrente già ammessa di diritto alle Selezioni Finali (Art. 16, n. 4); 11) rifiuto dell’ammessa alla Selezioni Finali di assumere in “prestito” un Titolo Regionale Abbinato altrui, e comunque rifiuto od omissione di indossarne la fascia nei casi prescritti (Art. 16, n. 8, ultimo capoverso); 12) inadempimento o violazione di anche uno soltanto degli obblighi, divieti e prestazioni a carico della partecipanti alle Selezioni Nazionali enumerati all’Art. 27). E’ inoltre riservata alla Miren la potestà di disporre a suo insindacabile giudizio in qualsiasi fase o momento del Concorso, con effetto vincolante per gli Esclusivisti ove ciò avvenga in fase di Selezioni Regionali, l’esclusione delle concorrenti ina-dempienti ad anche uno soltanto degli obblighi all’Art. 26) oppure degli obblighi o prestazioni derivanti dalle previsioni all’Art. 25), ovvero e comunque resesi responsabili di comportamenti indecorosi o in qualsiasi modo lesivi dell’immagine e del buon nome del Concorso, della Miren, della Miss Italia Srl, della RAI – Radiotelevisione Italiana SpA, delle Aziende o Enti sponsor del Concorso. L'esclusione ha effetto immediato, e comporta la perdita di o-gni diritto concorsuale e di ogni Titolo eventualmente già conseguito, con obbligo dell’esclusa di restituire ogni premio e do-tazione di beni o gadget ricevuti dalla Miren, o dalle Aziende o Enti sponsor del Concorso, o dagli Esclusivisti Regionali. Resta inoltre sempre salvo il diritto della Miren di agire per il risarcimento dei danni subiti. E’ inoltre irrogata: I) la decadenza dal Titolo Nazionale conseguito, alle vincitrici che si siano rese inosservanti degli obblighi e divieti di cui ai precedenti Artt. 29) e 30), ovvero inadempienti rispetto agli obblighi derivanti dalle cessioni di diritti previste al quarto e quinto comma dello stesso Art. 30); II) la decadenza da ogni Titolo Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, alle vincitrici che, anche dopo la conclusione del Concorso, si siano fregiate del Titolo o dei Titoli conseguiti in modi o contesti difformi da quelli previsti al quarto comma dell’Art. 34), nonché alla portatrice di un Titolo Regionale Abbinato che frapponga rifiuti od ostacoli al “prestito” obbligatorio di cui all’Art. 16), n. 8) ; III) la decadenza da ogni Titolo Nazionale, Regionale, Provinciale, Locale o Speciale conseguito, delle vincitrici al cui riguardo risulti accertato, successivamente alla conclusione del Concorso, anche uno solo degli inadempimenti, irregolarità e violazioni al primo comma nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 11). Decade ipso jure dal Titolo e dal diritto di ammissione alle Selezioni Finali la Miss Prima dell’Anno o la Miss Lampedusa che violi il divieto di partecipare ad alcuna Selezione Regionale. La decadenza opera con effetto immediato e comporta per la decaduta la perdita di ogni diritto sul Titolo o i Titoli portati, con divieto di potersene ulteriormente fregiare in qualsiasi modo o forma ed obbligo di restituire ogni dotazione di beni, gadget e omaggi ricevuti dalla Miren o dalle Aziende o Enti sponsor del Concorso o dagli Esclusivisti Regionali, salvo e impregiudicato il diritto della Miren di agire per il risarcimento di ogni danno subito. I Titoli perduti dall’esclusa o dalla decaduta sono riassegnati, salvo diversa previsione specifica, come al quinto comma dell’Art. 34), con trasferimento alla nuova assegnataria di tutti i premi e le dotazioni di beni o gadget al Titolo eventualmente connessi, senza che l’esclusa o la decaduta possa opporre al riguardo eccezioni o pretese di sorta. Resta infine sempre riservata alla Miren la facoltà di non dar corso all’esclusione o alla decadenza, pur nella ricorrenza dei relativi presupposti, laddove le particolarità del caso configurino, a suo insindacabile giudizio, cause di giustificazione o di attenuazione della responsabilità dell’interessata.
Art. 36)
Modifica e integrazione del Regolamento
E’ riservata alla Miren la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, integrazioni o modifiche al presente Regolamento onde far fronte a sopravvenute esigenze organizzative o funzionali del Concorso, fatti sempre salvi il rispetto dello spirito del Regolamento stesso e l’integrità dei diritti quesiti. Nel corso delle Selezioni Finali e della Finale, l'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere, obbligatorio e vincolante, della Commissione di Garanzia di cui all’Art. 19).
Art. 37)
Prese d’atto a chiusura
Con l’accettazione del presente Regolamento, la concorrente conferma di prendere atto di tutti gli obblighi, divieti e prestazioni stabiliti a suo carico, ed in particolare di tutti quelli precisati, richiamati o logicamente implicati dalle previsioni agli Artt. 25), 26), 27), 28), 29), 30), 34), nonché della normativa disciplinare stabilita all’Art. 35), e conferma di prestare al riguardo consenso incondizionato e senza riserve.
Art. 38)
Tutela delle concorrenti
Gli Esclusivisti Regionali in fase di Selezioni Regionali e, in fase di Selezioni Nazionali, il personale della Miren e quello di assistenza e di sicurezza, sono in ogni momento a disposizione delle concorrenti per la segnalazione di qualsivoglia abuso, molestia o comportamento inopportuno da chiunque posto in essere o tentato ai di loro danni.
Art. 39)
Foro competente per le controversie relative alle Selezioni Regionali
Per ogni controversia relativa ad atti od operazioni delle Selezioni Regionali si intende esclusivamente competente il Foro del luogo in cui è stabilita la sede dell’Esclusivista Regionale gestore e responsabile della Selezione Regionale interessata.
Art. 40)
Foro competente per le controversie in cui sia parte la Miren
Per ogni controversia in cui sia parte o sia comunque individuata o individuabile quale parte o litisconsorte la Miren, si intende esclusivamente competente il Foro di Roma.